Quesito del 19/10/2023

La nostra cooperativa edilizia presente uno statuto che consente il subentro degli eredi a seguito del decesso del socio e chiarisce anche l’aspetto circa il possesso dei requisiti. Non ci sono conflitti né all’interno della cooperativa né tra gli eredi.
I quesiti vertono sulle procedure amministrative da seguire: il decesso di un socio non facente parte del CdA va comunicato al Registro delle imprese?
Gli eredi dopo quanti giorni dal decesso vanno iscritti sul registro dei soci e in quale formula (cumulativamente “eredi di…”, oppure l’elenco nominativo di ciascun socio?) e dopo quanto dal decesso partecipano alle assemblee?
E’ obbligatorio che, in caso di più eredi, vada nominato un rappresentante degli eredi?
Purtroppo la normativa al riguardo è molto frammentaria e spesso contraddittoria.

Risposta al quesito:
Le Cooperative hanno l’obbligo di comunicare annualmente l’elenco soci all’Albo delle Cooperative e deve essere allegato al Bilancio.
Se si tratta di Cooperativa operante nell’ambito dell’edilizia agevolata, gli eredi devono nominare il loro rappresentante che sia in possesso dei requisiti soggettivi ai fini dell’occupazione dell’alloggio. Nel libro soci va iscritto il rappresentante degli eredi, ma possono anche essere iscritti tutti questi ultimi, purché al seguito.
Con la nomina del rappresentante, va eseguita l’iscrizione nel libro soci, sicché inizia a decorrere l’obbligo della convocazione nelle adunanze assembleari.