Quesito del 25/09/2023

Sono proprietaria al 50% di un immobile assegnato da Cooperativa edilizia a mio marito in qualità di Socio appartenente alle Forze Armate.
Il Ministero delle Infrastrutture riconosce annualmente alla suddetta un contributo statale a fondo perduto (per 35 anni) e mio marito riceve la quota parte spettante in ragione dei millesimi di proprietà.
Per motivi familiari e di opportunità, devo acquistare la restante parte della proprietà da mio marito, cambiando il nostro regime patrimoniale
da “comunione” in “separazione” dei beni.
Evidenzio nella circostanza che la Cooperativa, inizialmente a proprietà indivisa, è oramai a “proprietà individuale” da diversi anni, ad eccezione di un’unità immobiliare così come deliberato (Nulla Osta concessione MEI) dall’Ente finanziatore succitato, con assenso del Comune che ha assegnato
l’area in diritto di superficie, fissando i relativi prezzi massimi di cessione.
Evidenzio, inoltre, che sono trascorsi più di 5 anni dall’atto di rogito/assegnazione dell’immobile (appartamento cointestato al Socio e al coniuge) e che lo stesso è situato in un Piano di Zona inserito di recente tra quelli “trasformabili” in diritto di proprietà.
La domanda che ho per Lei riguarda la titolarità di mio marito, in qualità di socio della Cooperativa, a poter continuare a percepire il suddetto contributo (erogabile per ulteriori 20 anni) dopo la vendita del suo 50% dell’immobile a me.
Il nostro commercialista asserisce che non vi è dubbio alcuno sulla titolarità come socio della Cooperativa di mio marito e, pertanto, finché si sostanziano le due condizioni attuali – per le quali mio marito mantiene lo status di militare (in servizio o in quiescenza) ed entrambi facciamo parte dello stesso nucleo familiare (a prescindere dal regime patrimoniale, comunione o separazione dei beni che sia) – egli manterrebbe pieno diritto a percepire il contributo.
Gradirei comunque acquisire il parere anche di un legale esperto in materia come Lei, a conferma delle decisioni familiari da intraprendere.
n caso confermasse quanto sopra, sarebbe possibile per mio marito acquistare una nuova casa (anche nello stesso Comune)?
E viceversa (lui resterebbe proprietario del 100% dell’immobile e io acquisterei una nuova casa)?

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico è diretto al socio in ragione dell’onere dallo stesso acquisito in ordine all’accollo del mutuo individuale.
Qualora un assegnatario (in via definitiva) acquisisca la quota di comproprietà del coniuge, acquisisce anche il diritto a percepire il contributo per intero se il mutuo non è ancora estinto.
I coniugi, tuttavia, possono convenire che l’alienante resti in Cooperativa e continui a percepire il contributo in proprio, ancorché non sia più proprietario, ma ancora socio.
Quanto all’acquisto di un’altra casa nello stesso Comune non rileva il regime patrimoniale, ma lo stato di coniugio e dell’appartenenza allo stesso nucleo familiare.
Se, dunque, la Cooperativa ha assegnato in via definitiva l’alloggio da oltre cinque anni, non sussistono vincoli, nel caso contrario il vincolo sussiste per entrambi i coniugi sino all’assegnazione definitiva.
In quest’ultima ipotesi, il vincolo verrebbe meno se ci fosse il trasferimento della proprietà in favore di un coniuge e intervenisse la separazione personale con la conseguente formazione di due nuclei familiari diversi, sicché il coniuge non più prenotatario potrebbe acquistare altra casa senza incidere sull’assegnazione dell’alloggio cooperativo al coniuge proprietario al 100% dell’alloggio agevolato.