Quesito del 18/09/2023

Egregi avvocati, sono socio di una Cooperativa edilizia nata nel 1992, composta da 45 partecipanti, avente come scopo sociale la edificazione di villette bifamiliari da vendere ai soci. La Cooperativa ha provveduto a completare il percosso edificatorio e negli anni 2005/2006 ha assegnato gli immobili ai singoli soci. Ultimo immobile trasferito a seguito sentenza ex art 2932cc nell’anno 2022 .
Quindi la Cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale (costruzione ed assegnazione di tutti gli immobili). E’ stata messa in liquidazione (collegio liquidatori composto da tre soci della Cooperativa).
In considerazione dell’esistenza di cause pendenti (una con il costruttore, una con un socio per reclamati danni), opportunamente gli amministratori, a loro tutela, hanno fatto inserire negli atti di assegnazione un obbligo a carico dei singoli assegnatari di questo tenore “Le parti assegnatarie dichiarano di essere a conoscenza di tutte le questioni insorte nell’attività di costruzione e si impegnano a versare, a semplice richiesta, tutte le somme che la stessa dovesse essere tenuta a versare, sia a seguito di sentenze, sia a seguito di accordi stragiudiziali per i contratti stipulati per il raggiungimento dello scopo sociale. E ancora … Le parti assegnatarie si dichiarano a conoscenza delle controversie giudiziarie tuttora pendenti ed assumono a loro carico gli esiti dei giudizi ai lodi in corso, sopportandone le spese ed ogni altra conseguenza ciascuno in proporzione delle rispettive proprietà ricevute in assegnazione”.
L’unico socio a non aver sottoscritto tale obbligo è quello che ha ricevuto l’assegnazione ex art. 2932 c.c., in quanto nonostante sia stato segnalato al giudicante che tale impegno fosse stato accettato da tutti gli altri 44 soci, il giudicante (I° grado e appello) ha ritenuto come ridondante l’obbligo, perché già naturalmente acquisito dal socio in quanto tale (poco chiara la formalizzazione del disposto).
Alla data odierna, abbiamo due Sentenze di condanna emesse dalle Corti di appello per le cause contro il costruttore e contro il socio che lamentava danni e una ulteriore, postuma agli atti di assegnazione fatti agli altri 44 soci, sempre in appello a favore del socio che ha fatto ricorso ex art. 2932 c.c. essendosi rifiutato di accettare l’impegno a corrispondere quanto necessario a chiudere le pendenze (spese processuali ed onorari e quanto accessorio).
Orbene, fatte queste opportune premesse Vi chiedo un Vostro illuminante parere sui seguenti punti:
A) Validità dell’impegno assunto dai soci per come formulato negli atti di assegnazione, potendosi configurare l’assenza di una determinabilità dell’oggetto (non essendo state indicate in atto né il numero delle cause, né il possibile “quantum debeatur” in caso di soccombenza, né chi fossero le parti avverse, né le ipotizzabili spese legali e processuali ecc., vieppiù, sembrerebbe esserci, ma sto cercando di appurarlo, la clausola inserita negli atti di assegnazione senza deliberazione assembleare propedeutica.
B) Se doveste ritenere in ogni caso non eccepibili tali contestazioni, l’impegno così assunto, che si configurerebbe come una obbligazione “propter rem”, sarebbe valido anche per le pretese del socio assegnatario dell’immobile ex art. 2932 c.c., in considerazione che la causa è stata incardinata in epoca successiva agli atti di assegnazione degli altri 44 soci (e quindi non conoscibile dai soci all’atto dell’assegnazione stessa stante al tenore dell’impegno dai medesimi accettato)?
C) La liquidatela ha la possibilità di ottenere, a semplice richiesta, da ogni socio pro quota gli importi necessari a chiudere tali pendenze in conformità all’impegno assunto da ognuno in fase di assegnazione? Ovvero, in caso di loro resistenza o indifferenza, procedere al recupero forzoso (decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti mobiliari)?
D) A prescindere dalla validità o meno dell’impegno assunto in fase di assegnazione (ovvero in assenza di esso per il socio assegnatario ex art. 2932 c.c. che non l’ha sottoscritto), trattandosi di una società a responsabilità limitata (quindi senza responsabilità sussidiaria da parte dei soci), la Liquidatela ha possibilità di chiedere versamenti integrativi ai soci? Quali condizioni devono sussistere per essere legittimati a tanto (previsioni statutarie, delibera assembleare, ecc.)? E quindi poter agire esecutivamente contro gli inadempienti?
E) Quali rischi correrebbero i Liquidatori ed i soci, in caso di cancellazione della Cooperativa, provocandone in siffatta ipotesi l’estinzione giuridica, senza aver proceduto alla sistemazione delle citate pendenze.
Nel ringraziare anticipatamente del parere che vorrete fornirmi, sulla scorta dello stesso, con ogni buona probabilità, cercherò di orientare il corpo sociale verso l’affidamento alla Vostra competenza della gestione di tale problematica che, per quanto non grave, ritengo personalmente che vada sistemata definitivamente.

Risposta al quesito:
Premesso che occorre esaminare attentamente la “riserva” apposta nei contratti di assegnazione definitiva, in linea generale non sembra che sussistano impedimenti per la Liquidatela a far valere gli obblighi assunti dai soci (nei limiti contrattuali).
I Liquidatori che non dovessero intervenire per l’integrazione del patrimonio sociale risponderebbero personalmente verso i creditori sociali. Questi ultimi, inoltre, potrebbero surrogarsi nel credito della Liquidatela verso i soci, se ancora vigente e non prescritto.
Per quanto riguarda il socio avvantaggiato dall’art. 2932 c.c., occorre esaminare bene la situazione dei deliberati assembleari, nonché il dispositivo della Sentenza che riconosce l’obbligo in ragione dei deliberati medesimi.
E’ molto probabile che la responsabilità del predetto socio possa desumersi anche dal deliberato con cui è stata decisa l’azione giudiziaria ovvero dagli stessi Bilanci della Cooperativa, regolarmente approvati.