Quesito del 27/04/2023

La nostra Cooperativa sorge agli inizi degli anni 80 in una città della Puglia e viene composta da 10 soci, attualmente in essere. Trattasi di un edificio a 5 piani con n. 2 appartamenti a piano, box auto a piano terra e giardino pertinenziale.
Circa 8/9 anni fa venne a mancare un socio e non avendo eredi o familiari vicini (nessuno si è fatto avanti per pagamento spese condominiali e lavori extra), la stessa Cooperativa ad oggi si è fatta carico di tutte le spese assegnate all’appartamento in questione.
Con la presente avvocato, Le vorrei chiedere, modalità e termini per eventualmente sostituire il socio con uno avente diritto e requisiti imposti, penso dalla regione Puglia.

Risposta al quesito:
Preliminarmente si deve conoscere la situazione della Cooperativa, cioè se essa sia a proprietà indivisa e, quindi, assegni gli alloggi in uso ovvero sia a proprietà divisa e, nonostante il tempo trascorso, non abbia assegnato in via definitiva gli alloggi (o il singolo alloggio).
La predetta precisazione può valere in caso di emersione degli eventuali eredi del socio defunto, ma non incide sulla definizione del rapporto e sulla destinazione dell’alloggio.
Il persistente mancato adempimento delle obbligazioni sociali da parte degli eventuali eredi, infatti, legittima il CdA a deliberare la risoluzione del rapporto sociale per morte del socio, con la conseguente disponibilità dell’alloggio per altro socio prenotatario subentrante.
Quest’ultimo deve versare l’intero prezzo al pari degli altri soci.
Resta il problema del rimborso dei versamenti eseguiti dal socio defunto, la cui soluzione risiede nelle norme statutarie e nella normativa civilistica, ivi compresa la prescrizione per il decorso del tempo.