Spett.le Studio legale, vorrei chiarimenti su un quesito.
Un socio di cooperativa edilizia dà le dimissioni in termini di legge, mai liquidato dalla Cooperativa, nel 2016 intenta causa alla Cooperativa al Tribunale di Velletri, il quale con ordinanza riconosce il credito e l’aumenta per danni, intanto il socio chiede il sequestro cautelativo dell’appartamento accolto dal Tribunale, nel frattempo a giugno 2018 il M.I.S.E. chiude la Cooperativa con atto d’autorità ex art. 2545 XVII c.c. e nomina il Commissario liquidatore.
Nel 2019 la causa doveva andare a sentenza, ma il Giudice ha confermato il sequestro cautelativo, ma si accorge dopo tre anni che la competenza è del Tribunale delle imprese di Roma. Dopo diversi rinvii il Giudice di Roma dà un tratto di spugna e cancella tutto quello emesso dal Tribunale di Velletri e applica la legge fallimentare, non riesco a capire si cancellano i diritti di una persona.
L’articolo 196 della Legge fallimentare dice “la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”, chiedo visto che il provvedimento di chiusura è del 2018 non si dovrebbe applicare la legge fallimentare?
Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale diversa dal Fallimento, ma regolata dalla normativa comune sotto diversi aspetti, primo fra tutti la concorrenza paritaria di tutti i creditori sul patrimonio della Cooperativa.
L’azione proposta si è basata sul credito verso la Cooperativa, sicché la sopravvenienza della Procedura concorsuale ha bloccato tutte le azioni individuali dei creditori, instaurando la “par condicio creditorum”, attuata mediante la distribuzione proporzionale dell’attivo di liquidazione a tutti i creditori, tenuto conto delle eventuali cause di privilegio o prededuzione.
Il socio che incorra in simile situazione può tutelarsi esclusivamente seguendo le attività di liquidazione, tra cui la promozione della denuncia penale verso gli amministratori.
Qualora dovesse avere corso l’azione penale, il socio può costituirsi parte civile per conseguire l’eventuale risarcimento dagli amministratori ritenuti responsabili del dissesto.