Sono presidente di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa che sta completando il proprio programma edificatorio, essendo prevista la consegna degli alloggi nel prossimo mese di luglio. Uno dei soci ha fatto richiesta di cessione della propria quota a favore di un familiare (sorella), che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2540 c.c. Lo statuto della Cooperativa non prevede divieti alla cessione di quote, rimandando alla disciplina codicistica.
Il quesito è il seguente: il soggetto che acquista la quota dal familiare conserva l’anzianità di iscrizione di quest’ultimo nella cooperativa, oppure finisce in coda ai vecchi soci?
La questione è rilevante in quanto, in base ad apposita delibera assembleare a suo tempo adottata, la scelta degli alloggi è stata effettuata in base all’anzianità di iscrizione di ciascun socio, per cui l’acquirente, in caso di conservazione dell’anzianità di iscrizione del cedente, acquisterebbe la prenotazione sullo stesso alloggio da questo scelto. In caso contrario, altri soci potrebbero avanzare pretese su detto alloggio in base alla loro maggiore anzianità di iscrizione.
Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, specificare che nelle Cooperative la cessione della quota non ha efficacia verso la Cooperativa se non è preventivamente autorizzata dagli amministratori.
La predetta disposizione, prevista dall’art. 2530 c.c., conferisce alla Cooperativa il potere di porre un veto motivato alla richiesta di cessione, basato sui requisiti del nuovo socio, stabiliti dallo Statuto ovvero dalla stessa legge (per le Cooperative a contributo pubblico).
Ciò posto, va rilevato che la cessione della quota, se accolta dagli amministratori, comporta il subentro del cessionario nella medesima posizione del cedente, in riferimento sia al rapporto societario che a quello contrattuale mutualistico.
Ed infatti, l’ipotesi della cessione della quota non è equiparabile a quella della nuova assunzione di un socio, il quale poi subentra al socio receduto, ma, proprio in ragione della previsione normativa sul veto degli amministratori, deve presumersi che il cessionario subentri nella medesima posizione del cedente.
Alla luce di quanto precede, nel riscontrare la richiesta di autorizzazione alla cessione della quota, si ritiene che gli amministratori debbano verificare lo Statuto relativamente ai requisiti del socio e, in caso di assenza di ostacoli al subentro, debbano autorizzare la cessione, senza che la delibera assembleare sulla scelta dell’alloggio possa in alcun modo influire sul rapporto mutualistico precedentemente consolidato.