Vorrei aver chiarezza verso chi proporre un’eventuale azione risarcitoria in merito a rovina o difetti dell’immobile, così come previsto dall’art 1669 c.c., dopo lo scioglimento della Cooperativa che a sua volta si è presa l’onere di costruttore.
Chi bisogna tirare in causa: il legale rappresentante della Cooperativa o il direttore dei lavori? O chi?
Risposta al quesito:
Si presume che l’azione da proporre derivi da gravi difetti di costruzione e conseguente pericolo di rovina, sicché, tenuto conto della estinzione della Società, gli unici responsabili dovrebbero essere l’impresa esecutrice dei lavori e il Direttore dei Lavori e, in caso di errori progettuali, anche il progettista.
Il socio proprietario dell’immobile ha l’azione diretta contro i predetti soggetti, ma deve preventivamente verificare se non siano intervenuti termini di prescrizione e/o di decadenza e quindi controllare le effettive responsabilità mediante una preventiva consulenza tecnica di parte.
Eseguiti i predetti controlli si può instaurare il giudizio.