Quesito dell’01/09/2022

Vi scrivo perché, dopo 17 anni di lavoro in una Cooperativa come aiuto cucina e ausiliaria in due scuole materne, l’ultimo asilo dove ho lavorato fino al 29 luglio scorso ha chiuso definitivamente i battenti. L’asilo era di proprietà della suddetta Cooperativa. Ora mi ritrovo senza lavoro.
La mia collega con pari livello è stata mandata senza averne titolo in un altro asilo comunale dove ha l’appalto la cooperativa a fare la “cuoca” e a me è stato proposto di andare a pulire una fabbrica alle 5 del mattino.
Ora mi chiedo come tutto questo sia possibile e accettabile. Considerando anche che la mia collega lavora da soli 5/6 anni in Cooperativa contro i miei 17 anni di servizio.
Oltretutto, saputo che una collega di un precedente asilo dove avevo lavorato sempre per la suddetta Cooperativa nel mese di ottobre scorso andava in pensione, avevo chiesto di essere rimandata lì a sostituirla nella sua mansione che equivaleva alla mia, questo perché erano già due anni che la Cooperativa aveva fatto sapere che l’asilo dove lavoravo avrebbe chiuso.
Ma la risposta della mia responsabile fu: “non preoccuparti l’asilo non chiude quindi non vedo il motivo per la tua richiesta di essere spostata”. Ora l’asilo ha chiuso e io mi ritrovo con una proposta di lavoro inadeguata equivalente a un demansionamento. Vorrei capire come agire.

Risposta al quesito:
Nella vicenda descritta sono ipotizzati l’illegittimo demansionamento da parte della Cooperativa, nonché la contestuale disparità di trattamento con altra socia lavoratrice.
Le suddette ipotesi devono trovare riscontro attraverso l’esame documentale degli atti, anche in considerazione del fatto che l’onere della prova del demansionamento grava sul lavoratore.
Si può, comunque, sin d’ora affermare che la possibilità di mutare le mansioni in senso sfavorevole al lavoratore è limitata ai casi previsti dall’art. 2103 del codice civile: riorganizzazioni aziendali che comportino necessariamente il conferimento delle nuove mansioni; eventuali altre ipotesi previste nei contratti collettivi; accordo individuale con il datore di lavoro presso le sedi competenti.
Nei primi due casi, il conferimento dovrà avvenire per iscritto e le nuove mansioni dovranno rientrare nell’ambito della medesima categoria di appartenenza (dirigenti, quadri, impiegati, operai). Inoltre, il lavoratore avrà diritto a mantenere il proprio trattamento retributivo, ad esclusione delle voci specificamente connesse alla precedente mansione.
Qualora, all’esito della valutazione documentale, non si ritenga sussistere alcuna delle anzidette ipotesi, la socia potrà recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro ed eventualmente richiedere alla Cooperativa il risarcimento del danno, previa dimostrazione del nesso di causalità con la proposta ricevuta dalla Società, anche alla luce del diverso trattamento riservato ad altra socia.