Mio marito, socio di Cooperativa edilizia a proprietà individuale, che non ha fruito di contributi pubblici, è deceduto dopo il rogito che ha assegnato l’alloggio in proprietà.
Nello statuto della Cooperativa è stabilito che alla morte del socio avvenuta dopo l’assegnazione succede vita natural durante il coniuge superstite e uguale diritto è riservato ai figli minorenni. In famiglia ci sono 2 figli minori conviventi nell’alloggio.
Per motivi personali, ho intenzione di rinunciare all’eredità, anche in considerazione che la Cooperativa ha in corso ancora numerose cause pendenti; vorrei sapere se la rinuncia alla eredità comporta la totale mia liberazione da qualsiasi richiesta della Cooperativa e cosa si può fare in relazione ai figli minori?
Risposta al quesito:
La rinuncia all’eredità deve essere totale, cioè deve riguardare tutti i beni del de cuius; in tal caso il rinunciante è liberato da tutti i debiti del defunto e non riceve l’attivo ereditario.
I figli minori succedono ex lege per rappresentazione e possono, a determinate condizioni, rifiutare l’eredità ovvero accettare con beneficio di inventario (procedura speciale, secondo cui i potenziali eredi possono riservarsi l’accettazione dell’eredità all’esito della verifica del rapporto tra attivo e passivo).
Nel caso di specie appare più idoneo il rifiuto dell’eredità, da eseguire a cura del genitore superstite mediante ricorso al Giudice tutelare presso il Tribunale competente, con il ricorso, il genitore esercente la patria potestà deve dimostrare che l’accettazione dell’eredità non sarebbe nell’interesse dei minori, in quanto esposti alla prevalente situazione debitoria del de cuius.