Quesito del 19/05/2022

Una cooperativa edilizia a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, ha realizzato tutti gli appartamenti per civile abitazione come previsto dal proprio statuto costitutivo mentre restano ancora da realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla convenzione stipulata con il Comune. Gli appartamenti sono stati tutti assegnati ai propri soci con regolare atto notarile. L’atto notarile precisa che il costo delle case assegnate è da ritenersi provvisorio considerato, tra l’altro, che la cooperativa ha in corso alcuni giudizi non ancora conclusi e che altri se ne potrebbero aprire prima della chiusura della cooperativa.
Nella situazione esposta, in caso di morte di un socio possono i suoi eredi chiedere di non subentrare nella qualità di socio alla cooperativa e chiedere la liquidazione della propria quota esimendosi di partecipare a tutte le spese che la stessa sosterrà nel prosieguo della sua attività fino alla chiusura definitiva della stessa?
Si precisa che lo statuto della cooperativa prevede che gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, “potranno” chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentate comune.
In caso di risposta affermativa alla prima domanda, considerato che il socio deceduto ha raggiunto il suo vantaggio mutualistico e che per gli altri soci, che si addosserebbero anche la quota di costi del defunto, non ci sarebbe parità di trattamento, come potrebbe essere liquidata la quota agli eredi del socio defunto?

Risposta al quesito:
A quanto sembra emergere dal quesito, il socio defunto aveva già ottenuto l’assegnazione definitiva mediante rogito notarile, sicché ne è divenuto pieno proprietario.
Da quanto precede deriva che gli eredi del socio, se accettano l’eredità, entrano nella comunione ereditaria relativa alla proprietà dell’alloggio, indipendentemente dal pregresso rapporto sociale del de cuius.
Gli eredi medesimi, tuttavia, succedono anche nelle obbligazioni del loro dante causa, sicché devono affrontare anche gli aspetti negativi dell’asse ereditario, se supportati dal contratto di assegnazione e dal contratto sociale.
In conclusione, gli eredi acquisiscono la proprietà dell’alloggio e possono anche rifiutare di succedere nella quota sociale, ma, in questo caso, devono valutare bene la convenienza, in quanto, se estranei alla Cooperativa, non possono esercitare i diritti di controllo sui costi che comunque dovranno sopportare in base agli obblighi del contratto di assegnazione e ai debiti sociali accettati dal de cuius.