Quesito del 28/02/2022

Egr. avvocato, a Dicembre 2021 mia figlia ha prenotato un alloggio con box in cooperativa edilizia pagando l’iscrizione e versando 5.000,00 Euro per la prenotazione. A quel punto era stato formalizzato un piano di pagamenti che avrebbe dovuto iniziare il 15 Gennaio 2022 con la firma del compromesso.
Questo atto non è ancora avvenuto e si aspetta venga convocata da un momento all’altro, ma nel frattempo vorrebbe recedere dall’impegno per problemi contingenti.
La domanda è come deve procedere? Ha diritto al rimborso dell’acconto versato?

Risposta al quesito:
Il recesso è regolato oltre che dal codice civile, anche dallo Statuto della Società, che specifica i motivi che consentono al socio di recedere.
In generale i soci della Cooperative edilizie hanno diritto a recedere per la sopraggiunta perdita dei requisiti ovvero per l’impossibilità di perseguire lo scopo sociale.
Nel caso di specie, ritenuta la brevità del rapporto societario non dovrebbero esserci problemi di alcun genere.
Quanto all’importo versato, occorre verificarne la causale, posto che i soci receduti hanno diritto al rimborso dei soli acconti sul prezzo di assegnazione, mentre per le spese generali la Cooperativa ha diritto di trattenere gli importi utilizzati a copertura dei costi.
Va anche osservato che in alcune Cooperative lo Statuto prevede il versamento di una tassa di ammissione espressamente non rimborsabile.