Gentilissimo avvocato Cannavò, Le espongo brevemente il quesito.
Otto soci di una cooperativa edilizia in L.c.a, avendo il loro preliminare valido (sottoscritto quando la cooperativa era in bonis) hanno richiesto ed ottenuto l’assegnazione del loro immobile al MISE con riconoscimento di tutte le somme già versate antecedentemente. Tale assegnazione deriva dal fatto che, a seguito di loro precisa richiesta, gli otto assegnatari, si accollavano tutte le spese di completamento, tra cui ascensore, ringhiere e pavimentazioni cortile oltre alle opere antincendio obbligatorie per legge al fine di ottenere l’agibilità, nonché oneri comunali ancora dovuti dalla cooperativa. Tali fatti erano ben specificati nella citata autorizzazione del MISE, conditio sine qua non, per poter rogitare a beneficio degli stessi richiedenti, liberando in tal modo la curatela da ogni altra incombenza nonché gli altri immobili ancora in carico alla stessa liquidazione. Successivamente la curatela bandiva l’asta per gli altri due immobili rimanenti che venivano correttamente aggiudicati.
Alla prima riunione condominiale, gli otto assegnatari pretendono di obbligare gli altri due proprietari alla partecipazione delle consistenti spese descritte nella loro richiesta e solamente indicate nel loro rogiti, con annessa perizia riportante gli importi e le tipologie di interventi.
La domanda che Le pongo e se ed in che misura i due condomini (aggiudicatari dell’immobile all’asta) debbano partecipare alle spese e pagamento degli oneri comunali, quando le stesse spese e pagamento degli oneri erano specificatamente dettagliate nella clausola Ministeriale e globalmente a carico degli otto?
Quale ruolo deve avere il commissario liquidatore e come può intervenire a supporto degli aggiudicatari?
Risposta al quesito:
Il Commissario Liquidatore non ha alcuna autorità in ordine alla controversia tra i condomini, in quanto la sua funzione è stata assolta con la vendita all’asta dei due alloggi e con la conseguente stipula del rogito di trasferimento della proprietà individuale agli aggiudicatari.
Si potrebbe, semmai, profilare una responsabilità del Commissario Liquidatore, qualora nell’atto pubblico non emergesse alcun riferimento al Bando d’Asta riportante gli obblighi dei soci in ordine alle parti comuni o, comunque, le indicazioni dei pregressi atti amministrativi di autorizzazione al subentro nei preliminari stipulati dai soci medesimi.
In ogni caso, gli aggiudicatari devono verificare i rogiti di assegnazione ai soci, che potrebbero contenere i riferimenti alle loro obbligazioni, sia esplicitamente che implicitamente.
Qualora sussistessero i predetti riferimenti, gli aggiudicatari devono procedere in sede giudiziaria civile, dimostrando di essere esonerati dalle spese in ragione dell’obbligo degli ex soci.