Quesito dell’08/11/2021

Gentilissimo avvocato Cannavò, sono un consigliere di una cooperativa a contributo erariale con soci esclusivamente delle FF.AA. e Corpi di Polizia trasformatasi nel tempo da indivisa a mista. È deceduto un socio proprietario, vi sono eredi si, ma privi dei requisiti per divenire a loro volta soci perché non appartenenti alle categorie necessarie: il contributo trentacinquennale andrebbe distribuito suddiviso tra i soci annualmente, ma ci occorre chiarire come gestire le quote dei deceduti in assenza di subentro nella qualità di socio.
Il contributo erariale in conto capitale originariamente attribuito alla società, non ai singoli soci ed a tutt’oggi erogato annualmente va dato quota parte agli eredi designati dell’immobile anche se non soci?
Dobbiamo restituirlo al Provveditorato? Va suddiviso tra i restanti soci?
Va accantonato?
Occorre una delibera in deroga allo statuto (eventualmente subordinata all’avallo del Provveditorato) ed assegnare comunque il contributo agli eredi non soci?

Risposta al quesito:
Per quanto attiene ai requisiti occorre verificare se alla data del decesso del socio l’alloggio era stato già assegnato in uso e consegnato e se l’erede subentrante era il coniuge o altro familiare convivente.
Ciò in quanto potrebbe non essere necessario il requisito di appartenenza alla categoria prevista dalla legge di finanziamento.
Per quanto riguarda il contributo trentennale esso va correlato al socio o erede che ha sostenuto la spesa, sicché può procedersi al rimborso se i passaggi contabili sono regolarmente esposti in Bilancio.
Occorre, poi, verificare se gli alloggi sono stati assegnati in proprietà a una parte dei soci, mentre per altra parte restano indivisi.
In tal caso la Cooperativa può tentare di ottenere il provvedimento di assegnazione del contributo pro quota direttamente ai soci assegnatari in proprietà individuale e accollatari del mutuo.