Sono socia di una Cooperativa edilizia a.r.l. Ho firmato il preliminare con questa Cooperativa quando essa faceva solo da canale di vendita per conto di un costruttore terzo. Poi il costruttore ha avuto difficoltà economiche e la Cooperativa ha acquisito il terreno e il fabbricato, al punto in cui era arrivato, aprendo un mutuo. A noi soci disse che non sarebbe cambiato nulla, non avremmo dovuto pagare gli interessi di tale mutuo perché esisteva un accordo con il vecchio costruttore che se ne faceva carico (accordo mai ricevuto).
Dopo il termine lavori e atto di assegnazione eseguito la Cooperativa mi chiede, dopo alcuni mesi, a seguito dell’assemblea, i soldi relativi agli interessi del mutuo dal giorno del frazionamento al giorno della stipula. Circa 9 mesi, trascorsi non a causa mia, ma a causa del non completamento dello stabile e ottenimento dei documenti necessari alla stipula.
Come socia sono costretta a pagare (Nè sul preliminare nè sull’atto di assegnazione se ne faceva riferimento)?
Inoltre ogni anno la Cooperativa, a seguito dell’assemblea, chiedeva soldi per risanare le perdite del bilancio, tale quota è sempre dovuta ancora adesso (è dal 2016 che pago perdite)?
Da quello che ho capito rimarrò socia finché tutti i soci del palazzo in questione non hanno rogitato, se fosse così dovrò continuare a pagare queste perdite anche per l’anno prossimo se non chiudiamo prima? Specifico che tale Cooperativa non è attiva solo per l’edificio dove ho comprato io ma ha attualmente molti più soci e altri edifici in costruzione, quindi la Cooperativa non viene chiusa al termine di questa costruzione.
Risposta al quesito:
Il quesito merita l’approfondimento documentale, non essendo sufficienti i dati enunciati.
In ogni caso va precisato che nella Cooperative edilizie vige il principio generale secondo cui dopo la stipula dell’atto definitivo di assegnazione al socio non può essere richiesta alcuna integrazione di prezzo.
Il succitato principio, tuttavia, va temperato con lo stato di fatto alla data del rogito e con le esposizioni del Bilancio sociale approvato dall’assemblea e non opposto in giudizio.
Se, infatti, il costo di riferimento dovesse essere quello dell’alloggio al momento del rogito, gli eventuali lavori di completamento potrebbero non essere ricompresi nel prezzo pagato, se tale circostanza è desumibile espressamente o implicitamente dal tenore dell’atto.
Per quanto riguarda le spese generali, i soci restano obbligati al relativo versamento sino all’estinzione della Cooperativa, ma tale obbligo non sussiste se la Società prosegue con altri programmi costruttivi.
In tal caso, la Cooperativa potrebbe pretendere la quota parte delle spese prevedibili per l’estinzione e liberare il socio accettando la di lui domanda di recesso.
In ogni caso il socio obbligato ha diritto a verificare e sindacare i costi che danno origine alla perdita, la cui entità deve essere esclusivamente rapportata alle attività necessarie per le operazioni di liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese.