Quesito del 26/10/2021

Egregio avvocato, Le espongo subito il quesito.
Ho acquistato tramite asta un immobile di una cooperativa edilizia il L.c.a.. Precedentemente al mio rogito tutti gli altri condomini essendo ex-soci, si sono fatti assegnare le case dal MISE a fronte dell’accollo delle spese inerenti le opere mancanti per l’ottenimento dell’agibilità nonché oneri dell’urbanizzazione. Alla prima riunione condominiale mi veniva chiesto di partecipare alle spese cospicue di manutenzione straordinaria utile all’ottenimento dell’agibilità, nonché ai predetti oneri.
Le chiedo se anch’io devo partecipare a queste spese, tenuto conto che il Commissario liquidatore ha dichiarato nel mio rogito che relativamente all’immobile sussistono i requisiti di legge per il rilascio del certificato di agibilità però l’immobile potrebbe esserne privo e che l’eventuale suo ottenimento rimarrà ad esclusivo carico mio.
Ravvisando la differenza abissale tra il pagare solo professionista incaricato a formalizzare l’agibilità ed invece supplire alle somme ingenti per la ristrutturazione ed oneri, come mi devo comportare?

Risposta al quesito:
L’acquisto di un alloggio posto all’asta da una Procedura concorsuale (Fallimento o LCA ) presuppone che l’immobile venga ceduto nello stato di fattore di diritto in cui si trova.
Occorre, però, che nel Bando e anche nel rogito, siano resi noti i vincoli urbanistici e le eventuali controversie pendenti, il cui nascondimento potrebbe essere causa di annullamento dell’atto di trasferimento.
Nel caso prospettato, dunque, occorre verificare la corretta interpretazione delle “condizioni” per ottenere l’abitabilità, rilevando se quanto enunciato dal Liquidatore escluda gli oneri richiesti dal Condominio.
In assenza di specifici riferimenti allo stato dei lavori e all’esclusione di ulteriori oneri in capo all’acquirente, l’atto di trasferimento non potrebbe essere impugnato in ragione della generica espressione utilizzata dal Liquidatore (l’espressione “quanto necessario per l’ottenimento dell’abitabilità” può riguardare il completamento del percorso costruttivo ai fini urbanistici).
In ogni caso va osservato che gli oneri vanno suddivisi tra tutti i condomini, ivi compresi gli acquirenti all’asta, i quali potrebbero instaurare controversia con la Liquidatela qualora sussistessero i presupposti di diritto.