La nostra cooperativa risulta assegnataria tramite determina di ente comunale di suolo per costruzione di alloggi PEEP. Su questi suoli che non sono stati espropriati dall’ente comunale, lo stesso comune impone che tutte le cooperative di quel lotto debbano consorziarsi per le opere di urbanizzazione e successiva costruzione dei fabbricati.
Purtroppo a distanza di tanti su 5 società cooperative solo 2 sono in grado di poter continuare con numero di soci e possibilità economiche, le altre non sono interessate. Il Comune a questo punto non vuole riperimetrare il lotto creando le aree dove queste due cooperative potrebbero costruire.
Cosa ci suggerisce di fare?
Risposta al quesito:
Si deve supporre c he il provvedimento di assegnazione delle aree sia stato unico e condizionato alla creazione di Consorzio tra le Cooperative beneficiarie.
Occorre, pertanto, verificare se il Consorzio sia venuto in essere e con quali vincoli specifici tra le Cooperative obbligate.
Da quanto precede si può sommariamente rilevare che:
se il Consorzio non è stato mai costituito, in tal caso il provvedimento concessorio non è mai diventato efficace.
In questa ipotesi la Cooperativa che ha interesse deve riformulare l’istanza, rappresentando la necessità di modifica del Piano in ragione del collasso delle altre Cooperative.
In alternativa la Cooperativa potrebbe farsi carico di trovare altre Cooperative interessate e, in caso affermativo, potrebbe richiedere al Comune la modifica del provvedimento di assegnazione, mediante l’inserimento dei nuovi soggetti beneficiari. Qualora il Consorzio fosse stato costituito si profilerebbe la responsabilità delle Cooperative inadempienti.
Anche in questa ipotesi sarebbe, comunque, necessaria la richiesta al Comune volta alla modifica del provvedimento amministrativo concessorio.
In ragione dell’interesse pubblicistico all’assegnazione delle aree in zona PEEP il Comune ha l’obbligo di garantire l’esecuzione dei provvedimenti attuativi, sicché in entrambi i casi sopra ipotizzati, si appalesa necessaria l’istaurazione dell’adeguato contraddittorio con il Comune in ordine agli opportuni interventi per il perseguimento della finalità sociale (anche ipotizzando l’eventuale ricorso giurisdizionale per l’eventuale omissione e il risarcimento per i danni conseguenti, secondo i criteri che necessitano, comunque, degli adeguati approfondimenti).