Quesito del 25/07/2021

Scrivo perché ho vari dubbi sull’operato e sulla gestione da parte del presidente e del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia di cui sono socio.
I quesiti sono diversi, primo tra tutti: può un socio vendere privatamente la propria abitazione (pagata interamente in contanti) prima dell’assegnazione evitando al neo compratore di diventare socio? Stessa cosa per un appartamento ceduto ad una azienda a fronte dei lavori effettuati. Infatti ci troviamo a dover affrontare delle spese impreviste (debiti maturati verso l’impresa esecutrice) e, mentre prima erano distribuite su 30 soci, adesso in elenco ne sono 2 in meno, ovvero quelli dei due appartamenti acquistati o ceduti privatamente.
Secondo quesito: può il presidente della cooperativa (riveste anche il ruolo di direttore dei lavori) decidere autonomamente su spese e dare incarico di lavorazioni extra senza l’approvazione dei soci?
Terzo ed ultimo quesito: ho pagato gli oneri di un mutuo mai concesso poiché ne avevo fatto richiesta nel preliminare di assegnazione. Ho saldato il debito chiedendo aiuti in famiglia, posso chiedere ora la restituzione degli oneri versati?

Risposta al quesito:
Il socio che non sia proprietario dell’alloggio può obbligarsi a vendere, ma non può trasferire la proprietà del bene di cui non ha la titolarità.
Occorre, poi, verificare se la Cooperativa opera in edilizia convenzionata-agevolata, in quanto in caso affermativo esisto vincoli temporali al trasferimento degli immobili assegnati.
Il CDA della Cooperativa ha ampi poteri nell’esecuzione del mandato, cioè della realizzazione degli alloggi, ma occorre che si attenga al programma deliberato dall’assemblea e soprattutto al progetto approvato, sicché la discrezionalità dei costi è limitata esclusivamente nell’ambito della necessarietà esecutiva.
In ogni caso, tutti i costi devono essere approvati in sede di Bilancio sociale dall’assemblea dei soci, che può deliberare negativamente e, nel caso di gravi e comprovati motivi, può agire giudizialmente con l’azione di responsabilità sociale (se ne ricorrano i presupposti).
Tutte le spese devono comunque essere condivise dall’intero CDA e non solo da un componente, sicché l’eventuale responsabilità è solidale tra tutti i componenti.
Relativamente al mutuo occorre precisare che se la Cooperativa ha costruito con l’impiego di un mutuo e il socio ha costantemente versato la copertura del fabbisogno finanziario attinente la sua quota, il socio medesimo deve essere esonerato da qualunque onere riguardante il predetto mutuo.
Se, viceversa, i versamenti del socio sono indipendenti dal fabbisogno, sicché la Cooperativa ha utilizzato il mutuo anche per quel socio, lo stesso è obbligato a versare gli oneri di preammortamento, anche se in sede di assegnazione definitiva versa il saldo in unica soluzione e non richiede accollo di mutuo.