Quesito del 02/07/2021

Sono un socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa con contributo erariale. Ho in godimento l’alloggio, assegnatomi 15 anni fa. Non produciamo utili in quanto godiamo solo dell’alloggio assegnato.
Le problematiche che vorrei rappresentarLe sono le seguenti:
A) Parte della liquidità della cooperativa tenuta presso la banca é venuta meno a causa di aspetti fraudolenti di terzi e che la banca non vuole rifondere in quanto contesta al presidente della cooperativa la corretta tenuta dei codici bancari. É stato avviato un arbitrato che dura da circa 10 anni e per il quale non si prevede termine ovvero un inizio di giudizio in tribunale. In proposito, considerato che la somma é considerevole e non vorrei perdere la mia parte versata, posso cautelarmi in qualche modo ovvero rivalermi sul presidente in caso la banca non paghi? Nel frattempo posso inviare una lettera per fare trasparire tale intento?
B) Le liquidità tenute dalla cooperativa in banca sono eccessive rispetto alle operazioni di mantenimento della stessa con il rischio di eventuali probabili ulteriori azioni fraudolente. Alcune liquidità sono frutto di risarcimenti o di rimborsi a seguito di azioni legali confluiti sul conto e per le quali non vi é stata delibera assembleare di come imputarli a bilancio. Difatti sono confluiti nel conto patrimoniale nella parte liquidità senza attribuire alcuna imputazione al fondo di riserva, peraltro non esistente come voce nel conto patrimoniale, oppure senza ridistribuire parte ai soci (lo statuto prevede difatti che gli avanzi di gestione siano posti al 30% nella riserva ordinaria e la restante ridistribuita ai soci). Ė possibile che parte di tali liquidità possano ritornare ai soci? Come é possibile agire nel caso il presidente rifiutasse?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare l’esatta situazione relativa al contenzioso bancario, ciò in ragione dei tempi di durata del Giudizio Arbitrale, normalmente molto rapido.
Ciò posto, in forza delle informazioni fornite, va osservato che occorre verificare le ragioni per cui la Banca sostiene la “cattiva custodia” dei codici di accesso al conto corrente, in quanto, se fossero fondati sussisterebbe la responsabilità del presidente quale “custode”.
Se le predette ragiono non dovessero essere fondate, in tal caso l’Istituto di Credito sarebbe l’effettivo responsabile quale fornitore del servizio di conto corrente.
Per quanto riguarda l’eventuale azione di responsabilità nei confronti del presidente, essa può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla cessazione della carica dello stesso.
Se ancor oggi il presidente è lo stesso, l’esistenza del contenzioso in atto interrompe ogni ipotesi di prescrizione. Deve, tuttavia, ritenersi prudente inviare una circostanziata missiva di messa in mora per gli eventuali inadempimenti gestionali nel caso si risoluzione del contenzioso negativa per la Cooperativa.
Quanto agli importi confluiti nel conto corrente, le relative indicazioni di bilancio devono essere precise e specificare con chiarezza le causali ad essi inerenti.
Se si tratta di risarcimenti riguardanti gli immobili assegnati ovvero rimborsi di costi, in tal caso l’assemblea può deliberare la restituzione ai soci (va anche valutata la natura delle somme sottratte, che se anticipazioni dei soci, darebbero agli stessi il diritto alla restituzione in base alla liquidità esistente), che sarebbero esenti fiscalmente a condizione che lo stesso Bilancio riporti le anticipazioni a debito ovvero qualche riferimento in tale direzione.
In assenza del predetto presupposto occorre valutare tutte le condizioni statutarie e le normative mutualistiche, ma in ogni caso gli importi sarebbero disponibili per la copertura dei costi di gestione non più a diretto carico dei soci.
La destinazione degli importi alle Riserva riguarda l’aspetto economico (utili) non già l’aspetto “finanziario” attinente alle anticipazioni e alle relative restituzioni ai soci, sicché, nel caso di specie, occorre verificare l’effettiva situazione di Bilancio.