Nel ringraziarLa per le risposte sempre puntuali ed esaustive, volevo porLe un quesito: una cooperativa edilizia agevolata, con il contributo regionale, rientra tra i soggetti che hanno diritto a richiedere il contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41?
Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie aventi sede nel territorio dello Stato rientrano in generale tra i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività di impresa e sono, quindi, soggette all’IRES, indipendentemente dalle varie agevolazioni eventualmente spettanti.
Occorre, tuttavia, distinguere tra Cooperative edilizie di produzione e lavoro e Cooperative edilizie di abitazione, tra queste ultime poi quelle a contributo pubblico a mutualità pura e quelle libere senza vincoli pubblicistici.
In ragione delle predette diverse caratteristiche, le Cooperative edilizie di produzione e lavoro rientrano certamente tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal cd. decreto sostegni, citato nel quesito, analogamente a quanto già disposto dal precedente “decreto rilancio”.
Potrebbero anche rientrare nella specifica agevolazione anche le Cooperative di edilizia abitativa c.d. “libere”, a condizione che svolgano una attività di mercato e siano effettivamente soggette alla variabilità del fatturato annuo.
In entrambi i casi, comunque, resta ferma la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali stabiliti dalla normativa in termini di soglia massima dei ricavi conseguiti nell’anno di imposta 2019 (10.000.000,00 di Euro) nonché di diminuzione percentuale del fatturato medio mensile relativo all’anno 2020 rispetto a quello del 2019 (minimo 30%).
Nell’ipotesi delle Cooperative di abitazione libere occorre che l’impianto contabile sia in linea con le disposizioni della determinazione dell’imponibile IRES e comprovi l’effettivo calo del fatturato.
Per quanto riguarda le Cooperative di abitazione fruenti del finanziamento pubblico, viceversa, non si ritiene che possano accedere al contributo di cui al decreto sostegni, posto che si tratta di Cooperative a ciclo economico chiuso (assegnazione ai soci) che normalmente non hanno un fatturato annuo, ma un unico fatturato in occasione dell’assegnazione definitiva degli alloggi.
Va anche osservato che le Cooperative fruenti del finanziamento pubblico non hanno normalmente un imponibile determinato dal differenziale tra i costi e i ricavi, ma eccezionalmente da eventuali sopravvenienze, che non comportano il calo di fatturato previsto dalla normativa in esame.
L’eccezione a quanto precede potrebbe essere quella relativa al fatturato (costante) degli acconti versati dai soci, il cui calo potrebbe essere determinato dal recesso di alcuni di loro nell’anno previsto dal decreto. Una tale ipotesi va, tuttavia, approfondita e ben valutata in ordine all’assetto contabile della Società, al fine di non incorrere in errore sanzionabile.