Gent.mo Avvocato vorrei sottoporLe il seguente problema: mio padre era (in quanto deceduto) socio di una cooperativa, dopo diverse controversie giudiziarie contro l’impresa esecutrice dei lavori, a breve si dovrebbe procedere all’assegnazione definitiva dei nove appartamenti, di cui 2 dislocati nel padiglione A, 6 nel padiglione B e 1 nel padiglione C.
Il presidente della cooperativa, per il padiglione B, ha proposto la realizzazione di un ascensore che verrebbe collocato in un’area del fabbricato tale da andare a ridurre i mq dedicati allo “stanzino” di due appartamenti posti al primo dei due piani di cui si compone il blocco B. Chiaramente gli assegnatari dei due detti appartamenti abitati da oltre 20 anni, ormai, e uno di questi è mia madre, non sono d’accordo sulla realizzazione dell’ascensore poiché subirebbero una perdita di mq oltre ad uno scombussolamento dell’appartamento.
Quesito: pur non essendo ancora proprietari dell’appartamento possono opporsi a tale opera? Per la relativa approvazione è richiesta la maggioranza dei soci e dunque voterebbero anche quelli del corpo A e C? Inoltre qualcuno di noi figli potrebbe presenziare alle assemblee al posto della mamma essendo tutti eredi?
Risposta al quesito:
Se l’atto di prenotazione dell’alloggio (contratto preliminare) prevede la superficie nella misura attuale, senza la possibilità di modifica per la collocazione dell’ascensore, in tal caso il socio può legittimamente opporsi a qualunque riduzione della superficie medesima.
Occorre, tuttavia, verificare se esiste un deliberato assembleare che abbia autorizzato la modifica, senza che sia stato poi opposto dal socio che vi ha partecipato.
Il socio può tutelarsi intentando un’azione giudiziaria ex art. 2932 cc. e trascrivendola domanda giudiziale con cui richiede l’assegnazione dell’alloggio nelle condizioni previste dal preliminare originario.
Nelle Cooperative edilizie, allorquando il socio deceda prima dell’acquisizione della proprietà individuale dell’alloggio, nel rapporto sociale succedono tutti gli eredi secondo il diritto successorio.
La Comunione ereditaria deve designare un rappresentante che esprima in assemblea la volontà comune.