Vorrei solo chiedere un Vostro parere riguardo l’assegnazione alloggio con cooperativa.
Un mese fa ho dato la caparra per un’appartamento all’interno di un condominio in edilizia convenzionata, finanziato dalla Regione. È una cooperativa edilizia con la formula della proprietà indivisa con assegnazione in godimento ai propri soci. Ci dicono che verrà stipulato un mutuo per 25 anni per tutte le persone che hanno ricevuto in assegnazione questi alloggi. Alla fine dei 25 anni si farà il e rogito, si andrà dal notaio e si pagherà anche l’IVA essendo appartamenti di nuova costruzione e si diventa proprietari dell’appartamento facendo decadere la cooperativa. Guardando la definizione di proprietà divisa e indivisa notiamo che con la divisa sarebbe possibile fare questo processo, ma con la proprietà indivisa la cooperativa rimarrebbe sempre proprietaria dell’appartamento. Quindi non capiamo se sarà veramente possibile diventare proprietari tra 25 anni o se comunque ci sarà da sborsare altro denaro oltre a quello del rogito, iva e notaio.
Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa possono essere trasformate “a proprietà divisa” ai sensi della Legge n.179/92, ma occorre un procedimento amministrativo che impone obblighi specifici.
Innanzitutto occorre che lo Statuto preveda la possibilità che la Cooperativa sia a proprietà divisa; poi l’assemblea dei soci deve deliberare la trasformazione e successivamente ancora i soci assegnatari devono accollarsi il versamento in favore dell’Ente finanziatore della quota di contributo agevolato nella misura pari alla differenza con il contributo fruito dalle Cooperative a proprietà divisa.
Il problema dell’iva è conseguenziale, in quanto dovrà procedersi al rogito di trasferimento, sicché gli assegnatari dovranno versare l’imposta e pagare il corrispettivo professionale del notaio rogante.
I soci assegnatari sono inoltre obbligati a sostenere le spese generali della Cooperativa non solo per tutti i 25 anni di ammortamento del mutuo, ma anche fino alla effettiva estinzione, ivi comprese le spese di liquidazione.