Quesito del 20/07/2020

Sono Socio di una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa in Liquidazione per scioglimento per atto dell’Autorità ex art 2545 septiesdecies c.c..
A fronte di una richiesta da parte del Commissario liquidatore, abbiamo fatto una proposta di acquisto del nostro immobile come differenza tra valore di stima e quello ammesso allo stato passivo.
La cooperativa ha in cassa della liquidità oltre a degli appartamenti da liquidare. Il commissario ora dice che non posso accedere a questa liquidità, a differenza di altri soci che non hanno versato tutto l’importo del valore di stima, perché dopo il rogito il mio stato passivo è pari a zero.
E’ esatta questa affermazione? Se si quale è la spiegazione?

Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è una Procedura concorsuale assoggettata alla Legge n.267/42 (Legge Fallimentare).
I soci prenotatari degli alloggi realizzati dalla Cooperativa posta in L.C.A diventano creditori ammessi al Passivo della Procedura, mentre gli alloggi devono essere venduti all’asta e il ricavato viene ricompreso nell’Attivo Fallimentare soggetto alla distribuzione secondo le regole di priorità previste dalla legge (crediti prededucibili, crediti privilegiati, crediti postergati).
Ciò posto, nel caso di specie, il socio può solo pretendere di essere ammesso al Passivo per quanto versato in conto costruzione, mentre se ha interesse deve acquistare l’alloggio all’asta al prezzo base accertato dal perito nominato per la valutazione, come previsto dalla legge fallimentare.
L’unica eccezione è quella prevista dall’art. 72 della L.F., secondo cui il Commissario Liquidatore può subentrare nel contratto di prenotazione, se sussiste l’interesse del ceto creditorio.
Può anche accadere che il contratto di prenotazione sia trascritto ai sensi dell’art.2645 bis c.c e l’alloggio si prima casa; in tal caso il Commissario ha l’obbligo di dare esecuzione al contratto di prenotazione.
Può, infine, accadere che la Cooperativa abbia realizzato in zona PEEP e, conseguentemente, abbia stipulato con il Comune concedente la Convenzione di cui all’art. 35 della L.865/71.
In tal caso il Commissario non può sciogliersi dal contratto in quanto obbligato dalla Convenzione di interesse pubblico.
L’aspetto che precede, tuttavia, non è ancora consolidato nella giurisprudenza ed è oggetto di richiesta in sede amministrativa a tutt’oggi non riscontrata dalla competente Autorità.
Questo Studio ha formulato la domanda giudiziale nell’interesse di soci assistititi, ma i giudizi sono tuttora in corso.