Quesito del 24/02/2020

Vorrei sapere quali sono le conseguenze per un assegnatario (come lo sono io) nel caso la cooperativa edilizia fallisse prima di aver effettuato il rogito dell appartamento. Un paio di legali a cui ho chiesto una consulenza mi hanno detto che esiste una legge a tutela degli assegnatari, la quale permette agli stessi di avere la precedenza per l’acquisto dell’appartamento prima che esso vada all’asta.
È vero? C’è qualcosa da sapere di preciso a riguardo?
Un terzo avvocato invece mi ha riferito che questa legge tutela gli assegnatari garantendo la restituzione della somma versata alla cooperativa attingendo da uno speciale fondo statale. Qual è la verità? Meglio rescindere o proseguire?

Risposta al quesito:
La legge fallimentare è una e regola all’art. 72 i “rapporti pendenti”, tra cui sono certamente ricompresi gli atti di prenotazione degli alloggi realizzati dalle Cooperative.
La predetta norma prevede chiaramente che il Curatore possa sciogliersi dal contratto e, in tal caso, il socio prenotatario verrebbe ammesso al passivo per il credito relativo alle anticipazioni del prezzo di assegnazione dell’alloggio, mentre l’immobile verrebbe venduto all’asta.
Normalmente il socio non riesce ad incassare il proprio credito, stante che esso viene per legge qualificato come chirografario e, quindi, postergato ai crediti privilegiati, che assorbono l’intero attivo.
Il socio può essere preventivamente garantito dalla fideiussione rilasciata dalla Cooperativa (pagata dallo stesso socio) nel caso di fallimento.
Va, però, anche rilevato che:
– se il contratto preliminare di assegnazione è stato stipulato innanzi al notaio e trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile;
– se l’alloggio costituisce per il socio prima casa;
concorrendo le due predette circostanze, il Curatore non può sciogliersi dal contratto preliminare è obbligato ad eseguirlo alle originarie condizioni.
Alla luce di quanto precede, il socio interessato dovrà operare le scelte di convenienza.