Riprendo la risposta del 23.12.19 relativa ad un recesso con Racc A/r del 13.0.2005 a norma di legge e di statuto non riscontrata e perfezionata per ‘condizione lasso di tempo’ che successivamente veniva formalizzata con tutti i recessi da CdA in carica con delibera del 12.04.2010 a seguito dell’assegnazione degli alloggi ritenendo raggiunto lo scopo sociale e mutualistico.
Il CdA attuale con delibera del 13.02.2016 in virtù art.2473 c.c. revoca la precedente delibera per illeggitimità ai sensi dell’art. 2516 c.c. (l’impugnazione non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al Tribunale entro 3 mesi? Per il recesso rigettato vale il principio della prescrizione quinquennale per l’accoglimento dell’istanza?)
Il CdA ritiene che ad oggi diverse fattispecie fanno capo alla Coop che comportano il mancato raggiungimento dello scopo mutualistico: questioni relative a contratti di finanziamento di mutui non interamente frazionati che hanno creato posizioni debitorie e creditorie rispetto ai soci; situazione della Cooperativa in merito a debiti giuridici (ICI, IVA, cons. bonifica e debiti privati; alcune proprietà di beni immobili, posti auto, privi di variazioni catastali, terreni rimasti edificabili e seminativi per carenze su concessioni edilizie comunali.
Le questioni suddette con altre relativi a Bilanci mancanti furono evidenziate in un Verbale Ispettivo del MISE del 03.062009 che portò ad un commissariamento chiuso poi in ‘bonis‘ il 13.07.2015.
Tutte le problematiche in capo alla Cooperativa non risultano ancora definite ma aggravate, soci con differenti posizioni debitorie o creditori, incombenze di ipoteche da cancellare debiti sopravvenuti, cause passate in giudicato ed in corso, elementi fattuali che impediscono per legge di ritenere tutt’altro che concluso il rapporto sociale e mutualistico con l’avvenuta assegnazione degli alloggi e le richieste di recesso vincolando i soci assegnatari fino allo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.
Per quanto argomentato ad oggi la soluzione sembra di difficile sia per l’elevato numero dei soci (ca. 170) e per l’eccessivo ritardo nella messa in liquidazione ordinaria della Cooperativa anche per motivi riconducibili ad anomalie di tipo strutturale ed organizzativo.
E’ possibile richiedere in qualità di socio al MISE un ulteriore accertamento per l’apertura se esistono i presupposti di una liquidazione coatta Amministrativa?
Risposta al quesito:
L’art. 2545 septiesdecies del codice civile dispone che le Cooperative possano essere sciolte con atto dell’Autorità di Vigilanza (MISE) se non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale.
Se nel caso di specie, come sembra, ricorrono i presupposti della predetta norma, uno o più soci interessati possono formulare l’esposto circostanziato al Dipartimento Vigilanza sulle Cooperative Divisione 5 presso il MISE per sollecitare l’ispezione straordinaria per i relativi accertamenti amministrativi.
A seguito delle risultanze ispettive, l’Autorità di vigilanza può disporre il Commissariamento ovvero la Liquidazione coatta amministrativa ai sensi della L.220/2002.
Nella formulazione dell’esposto il socio deve descrivere dettagliatamente e comprensibilmente i fatti illeciti e le violazioni gestionali imputabili agli amministratori, in modo da indurre l’Ufficio ad assumere i provvedimenti necessari.
Il socio, inoltre, deve richiedere di essere sentito dagli Ispettori per esporre direttamente le lamentele.