Coop. del 1958 pagamento concluso 2005. Un socio con appartamento rialzato ebbe un terreno adiacente (mq. 200) al suo muro di confine in uso all’unanimità. Il figlio subentrò al padre nel 1988 diventando anch’egli socio. Il padre morì nel 2005 e gli eredi dei soci defunti (unico in vita è solo il figlio socio) hanno preteso la restituzione del terreno.
Il prezzo imposto è di euro 260.000 mentre il rogito della casa del 2015 è di euro 3.400.
Le chiedo, per cortesia: il terreno se dovesse rimanere alla Cooperativa, dovendola chiudere, a chi va allo Stato, ai condomini (che non hanno voce in capitolo) o all’unico socio rimasto?
Qualora si volesse vendere quale sarebbe il prezzo da adottare, quali tabelle, considerato che l’abitazione è costata euro 3.400,00?
Quali leggi devo prendere in considerazione per erudirmi nella materia?
Risposta al quesito:
La Cooperativa è dotata di personalità giuridica sicché è soggetto di diritti e obblighi fintanto è in vita.
Allorquando la Cooperativa deve estinguersi, per scadenza del termine ovvero per carenza di capitale sociale ovvero per altro motivo, è previsto che essa venga messa in liquidazione volontaria ovvero per atto d’autorità (liquidazione coatta amministrativa).
Il patrimonio della Cooperativa in estinzione, dunque, deve essere liquidato e, nel caso di beni immobili, va venduto al migliore offerente.
Il ricavato può essere distribuito ai soci in proporzione al capitale versato, se non sussistono vincoli statutari, propri della Cooperative a mutualità prevalente (divieto di distribuzione di utili e devoluzione ai fondi mutualistici).
Nel caso di specie, tuttavia, sembra che si tratti di un terreno residuo, presumibilmente acquistato con le anticipazioni dei soci.
Se, dunque, non si riesce a trovare la soluzione per l’assegnazione del terreno (come dovrebbe essere naturale per una Cooperativa edilizia), in tal caso il ricavato della vendita all’asta potrebbe costituire il rimborso delle anticipazioni dei soci (se, ovviamente, indicate in bilancio).