Quesito del 19/09/2019

Sono socio di Coop edilizia dal 1976, ricevo assegnazione con rogito del Notaio nel 2001.
Invio Racc. rr nel 07.2005 per dimissioni a norma dell’art. 2532 c.c. e dell’art. 9 Statuto. Mai ricevuto riscontro.
Il recesso si è perfezionato con il silenzio assenso?

Risposta al quesito:
Nel caso di istanza di recesso di un socio, il CdA della Cooperativa deve dare riscontro entro in termini previsti dallo Statuto sociale e, comunque, non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dall’art. 2532 c.c.
Nel caso di inerzia del CdA si ritiene verificata la condizione dell’accettazione della domanda di recesso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il socio ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio, sicché si è definita la prestazione mutualistica da parte della Cooperativa.
In tal caso il socio assegnatario ha l’obbligo di adempiere a sua volta all’obbligo di contribuzione delle spese necessarie per l’estinzione della Società.
Alla luce di quanto precede, si può ritenere che il recesso si sia perfezionato a seguito del verificarsi della “condizione” (lasso di tempo trascorso), ma il socio sia obbligato al versamento pro quota delle sole spese necessarie per la chiusura della Società.
Si ritiene, altresì, che il socio receduto resti estraneo alle vicende che impediscono la chiusura della Società, qualora non siano a lui riconducibili, sicché l’obbligo di contribuzione riguarda le spese strettamente necessarie alla chiusura della Società, indipendentemente dai tempi conseguenti alla risoluzione delle predette vicende.