Quesito dell’01/02/2019

Faccio parte di una cooperati va edilizia con alloggi costruiti su area peep assegnata in proprietà a norma di una convenzione ex art 35 l n°865 1971. La convezione ha attribuito riduzione oneri di urbanizzazione al 40%, e ha stabilito i vincoli di alienabilità e costituzione di diritti reali di godimento. Unica agevolazione che la cooperativa ha avuto è stata la riduzione degli oneri di urbanizzazione (nessun finanziamento pubblico). Sono stati costruiti gli alloggi, sono stati consegnati e abbiamo fatto i rogiti per l’assegnazione in proprietà degli alloggi.
Un socio, dopo aver avuto la consegna e prima del rogito ha aperto uno studio professionale nell’alloggio (ha avuto pure rilasciata autorizzazione all’apertura da parte dell’ente preposto), tuttavia al momento del rogito la cooperativa non ha stipulato l’atto, venendo meno i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio economico e popolare visto che ha aperto lo studio (è stata variata la planimetria rispetto a quella presentata al catasto), e inoltre la cooperativa ha temuto che possa venir meno la convenzione, e che il Comune possa richiedere la restituzione dell’agevolazione relativa agli oneri.
La domanda è: la cooperativa può assegnare l’alloggio in queste condizioni? Il socio ha agito senza alcuna autorizzazione della cooperativa, contravvenendo allo statuto, all’atto di assegnazione provvisoria e all’atto di consegna: potremo ancora escluderlo da socio e chiedere la rimessa in pristino e il risarcimento del danno? Quale potrebbe essere la soluzione più ragionevole in questa situazione?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se la Convenzione prevede quote di volume realizzato da destinare ad uso non abitativo. In tal caso sarebbe possibile cambiare la destinazione d’uso originaria dell’immobile de quo e assegnarlo al socio interessato.
Se, viceversa, la Convenzione non prevede la predetta ipotesi, la Cooperativa deve mettere in mora il socio intimandogli la riduzione in pristino e successivamente procedere all’assegnazione in conformità all’uso di destinazione abitativa.
Se il socio non provvede nei termini di cui alla predetta intimazione la Cooperativa può deliberare di risolvere il contratto mutualistico e richiedere la riconsegna dell’alloggio. In tal caso può anche richiedere il risarcimento del danno.