Spett.le avvocato, Le scrivo per un parere riguardante l’attuale situazione della cooperativa a proprietà divisa della quale sono associata.
A marzo di quest’anno ci siamo trovati a dover firmare un atto di mediazione con la ditta edile in quanto a seguito di perizia di parte voluta dalla cooperativa è risultato che effettivamente la maggior parte di quanto richiesto dall’impresa era dovuto a causa di notevoli errori e noncuranze della Direzione Lavori. Ad oggi la Direzione Lavori teme una rivalsa dei soci sulla sua persona, pertanto sostiene di non essere tenuto a presentare la fine lavori in Comune e la successiva domanda di abitabilità/agibilità in quanto sul suo contratto è riportata unicamente la dicitura “assistenza alla fine lavori”.
Tuttavia nei verbali si Assemblea dei mesi precedenti la Direzione Lavori ha affermato di essere pronto a presentare la fine lavori non appena fossero giunte le certificazioni della ditta costruttrice, senza mai fare accenno a tale dettaglio nel contratto e rendendo implicita la sua intenzione a presentare la documentazione in Comune.
Esaminando il caso in questione Le chiedo pertanto parere in merito a come i Soci dovrebbero porsi nei confronti della Direzione Lavori e se quest’ultima sia o meno tenuta a presentare la fine lavori in Comune e la contestuale pratica per l’abitabilità/agibilità.
Risposta al quesito:
IL Direttore dei Lavori non solo deve provvedere all’attestazione della fine dei lavori, ma deve provvedere all’inoltro della richiesta di agibilità agli Uffici comunali competenti.
Gli amministratori sono responsabili in caso di inerzia verso il professionista e, pertanto, i soci possono agire nei loro confronti.
In ogni caso i soci hanno anche azione diretta risarcitoria nei confronti del Direttore dei Lavori.