Gentile avvocato, scrivo per ricevere alcune informazioni sulla cooperativa in oggetto della quale io sono socia lavoratrice dal settembre 2015 con contratto a tempo indeterminato.
Insieme ad altri 4 colleghi (un socio lavoratore e 3 lavoratori non soci) dall’01 maggio siamo stati obbligati a usufruire delle ore di permesso e dei giorni di ferie non goduti durante i nostri mesi di lavoro. Si stanno susseguendo comunicazioni ufficiose (via mail ordinaria o via telefono) e via ufficiale (pec saltuarie) in cui l’amministratore unico ci comunica indicazioni sulla inoperatività della cooperativa della quale ci colpevolizza per mancata collaborazione.
Premetto che le attività della cooperativa non sono mai state regolari, nel senso che l’unica partecipazione a noi richiesta è sempre stata solo una firma su verbali già scritti e mai discussi. Il lavoro quotidiano e la gestione operativa dei nostri incarichi avveniva tramite i lavoratori della casa editrice per la quale siamo stati assunti (autorizzazioni per le ferie/permessi, report sugli incassi mensili richiesti, ecc..).
Da quel che capiamo, nonostante la confusione delle comunicazioni, l’amministratore vuole dimettersi. Noi attualmente siamo in “permesso/ferie” obbligati ma oggi era stata indetta una assemblea alla quale avevamo dato disponibilità a partecipare. Con 1 ora e mezza di preavviso via pec ci hanno comunicato che invece l’amministratore e il commercialista sono impossibilitati a partecipare, quindi l’assemblea è annullata. In sostanza non vogliono farci partecipare. Altra informazione importante è che a gennaio eravamo 9 soci + 8 lavoratori ma in meno di 1 mese (dal 29 marzo al 26 aprile) siamo rimasti 2 soci e 3 lavoratori. Tutti gli altri sono stati spostati su 2 nuove società create ad hoc, e che fanno capo alla stessa casa editrice; i lavoratori infatti sono rimasti tutti alla propria scrivania a fare il lavoro ordinario, come se nulla fosse accaduto. Nei nostri casi invece siamo stati eliminati dai turni di lavoro e le nostre postazioni e i nostri lavori sono stati assegnati ad altri lavoratori, ma non siamo stati licenziati, quindi teoricamente siamo ancora operativi.
Vorrei chiederLe tre cose:
Se la cooperativa chiudesse abbiamo diritto alla Naspi, sia i soci che i lavoratori?
Come dobbiamo comportarci il giorno in cui finiranno le ore di permesso e i giorni di ferie che ci hanno obbligato a smaltire (le credenziali per lavorare ci sono state disattivate il 30 aprile senza alcuna comunicazione)?
Quali possibilità e quali documenti servono per dimostrare che stiamo subendo un illecito con questi comportamenti?
Risposta al quesito:
Con riserva di valutare in concreto gli aspetti fattuali del caso prospettato, può in via generale affermarsi che la distribuzione temporale delle ferie arretrate e dei permessi non goduti è normalmente concordata con il lavoratore (soprattutto per quanto attiene ai permessi, vista la natura contrattuale degli stessi) o, comunque, è oggetto di specifici accordi sindacali.
In ogni caso, durante il periodo in oggetto il lavoratore conserva i propri diritti ed alla relativa scadenza dovrà presentarsi nella sede di lavoro per riprendere servizio.
Premesso tutto ciò, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore a cui sia stata immotivatamente imposta l’inattività (indipendentemente dalla percezione della retribuzione), può richiedere in via giudiziaria l’adeguato risarcimento da parte del proprio datore per violazione dell’art. 2103 c.c., attraverso il supporto di prove documentali o testimoniali che dimostrino la condizione subita.
Trattandosi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetterà alla parte datoriale l’onere di provare la sussistenza di cause oggettive che lo abbiano indotto necessariamente a collocare il lavoratore in stato di inattività.
Quanto, infine, al diritto alla NASPI, non vi è dubbio che lo stesso spetti anche ai soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato, in stato di disoccupazione volontario. Occorre, tuttavia, precisare sinteticamente che per poter fruire della NASPI il lavoratore, oltre ad essere disoccupato, dovrà possedere gli altri due requisiti previsti dalla legge: quello “contributivo” (versamento dei contributi previdenziali per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti) e quello “lavorativo” (svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’anno antecedente all’inizio del periodo di disoccupazione).