Quesito del 26/04/2018

Volevo cortesemente porre il seguente quesito: ho avuto in assegnazione nel 2012 un immobile da una Cooperativa di abitazione in regime di edilizia convenzionata. Ora vorrei vendere l’alloggio per acquistarne un altro più adatto alla mia famiglia ma la convenzione, ancora in essere, prescrive all’articolo 11 che gli alloggi sono destinati alla cessione o alla locazione in favore dei soci della Cooperativa e dei proprietari originari delle aree che hanno sottoscritto la convenzione.
Il problema è che la Cooperativa è ora sottoposta a liquidazione coatta amministrativa per cui non c’è più alcuna attività sociale e non so se si possa affermare che esistano ancora i soci!!! Inoltre, i soci erano tanti e sparsi in tutta la regione. Il Comune, che deve vigilare sull’applicazione delle norme di convenzione, tuttavia, non mi rilascia il nulla-osta per potere cercare liberamente un acquirente perché ritiene che si debba rispettare anche il suddetto articolo.
E’ corretto? Devo interpellare prima i soci della Cooperativa?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare l’atto di Convenzione, al fine di stabilire l’esatta portata del vincolo della cessione degli alloggi ai soci.
Ciò posto, va osservato che in generale la clausola in questione sarebbe inefficace alla luce dello scioglimento della Cooperativa a seguito del provvedimento liquidatorio, in base al principio di diritto secondo cui nessuno può essere tenuto a rispettare un obbligo di impossibile esecuzione.
Resta, tuttavia, il vincolo dei requisiti del nuovo acquirente e il vincolo del prezzo imposto dalla Convenzione (che dovrebbe contenere i criteri di aggiornamento).