Quesito del 26/07/2017

Sono un socio di una Cooperativa Edilizia in regime di edilizia agevolata dal 2008. Per motivi economici ho dovuto dare le dimissioni ad agosto 2016 chiedendo il rimborso delle somme versate.
Ad oggi non hanno ancora trovato un nuovo socio, poichè a dicembre partirà la prima rata del mutuo ho saputo che gli altri soci di comune accordo hanno deciso di abbassare il prezzo dell’alloggio a me assegnato di 20.000 euro o più, affinchè diventi appetibile e di detrarli dalle somme da me versate.
Volevo sapere se è una prassi fattibile e se è giusto che devo perderli solo io queste somme!? Ho chiesto visto che devono abbassare il prezzo, allora la pago io di meno a questo punto e non mi è stata data questa possibilità. Quindi solo un nuovo socio la può acquistare a 180.000 euro e non mi rimborserebbero le 20.000 di differenza del prezzo iniziale richiesto di 200.000 euro.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare quali siano i termini previsti nello Statuto per il rimborso delle somme anticipate dal socio receduto.
E’ possibile che sia previsto il termine di 120 giorni successivi all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso.
In tal caso i termini sarebbero ancora pendenti.
Il socio receduto ha diritto al rimborso integrale delle anticipazioni in conto costruzione, indipendentemente dagli “abbuoni” operati dalla Cooperativa in favore del socio subentrante.
Per evitare di incorrere nell’ipotesi risarcitoria conseguente al recesso anticipato (conseguente alla caduta del mercato immobiliare) il socio receduto può trattare con la Cooperativa dichiarandosi disponibile  a riacquisire la qualità di socio versando il nuovo prezzo scontato.
Una tale ipotesi, tuttavia, può essere frutto di un accordo, ma non scaturisce da alcun diritto del socio receduto.