In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente, a proprietà individuale o divisa, in ambito di rinnovo di cariche sociali, se un socio viene nominato dalla stessa assemblea a maggioranza o all’unanimità, a Consigliere di Amministrazione, può il socio nominato accettare con riserva?
Cioè può chiedere un periodo di 30 giorni per decidere se accettare la nomina di Consigliere di Amministrazione e sciogliere la riserva alla prossima riunione di assemblea dei soci?
Risposta al quesito:
Non esiste una disciplina esplicita che regoli i tempi dell’accettazione della nomina da parte dell’amministratore, ma dal complesso delle norme si può desumere che la Società ha interesse all’immediato deposito delle nuove cariche sociali, posto che gli amministratori cessati hanno i poteri della sola ordinaria amministrazione.
Ne consegue che, in via generale, l’accettazione dei neoeletti deve essere immediata, in modo da consentire la convocazione di una nuova assemblea nel caso del loro rifiuto alla carica sociale.
L’assemblea, tuttavia, può concedere un termine ai neoeletti per l’accettazione, ma ciò dipende dagli eventuali danni che possono derivare alla Società dal conseguente ritardo nell’esecuzione di operazioni di straordinaria amministrazione non eseguibili dagli amministratori cessati.