Quesito del 25/07/2017

Relativamente al mio quesito dell’11/07/2017 sono a chiarirLe alcuni aspetti: la cooperativa in questione é una di quelle cooperative che non si estingue, ma che costruisce ogni 3-5 anni circa dei nuovi lotti quando ottiene convenzioni col Comune sul cui territorio edifica “storicamente”.
Nel caso specifico, dopo aver “fintamente” chiuso il rapporto mutualistico a fine 2011 con i 30 soci assegnatari con cui si era impegnata, di fatto assegnando con rogito a tutti e 30 i soci assegnatari i rispettivi appartamenti, nel 2014 acquisisce altri 12 soci assegnatari per edificare una palazzina di 12 appartamenti che consegnerà a fine 2017 con un nuovo lotto e una nuova convenzione col comune, portando a 42 i soci oltre i soci consiglieri. Trovo assurdo rimanere “ostaggio” della cooperativa, non essendo più in essere i motivi mutualistici coerenti al lotto edificato a fine 2011, lotto terminato in ogni sua parte.
Vorrei uscire da una cooperativa che continua ad edificare per altri nuovi soci assegnatari, perché vorrei evitare di rimanere coinvolto in rischi economici impertinenti col fine mutualistico del mio lotto di costruzione ultimato a fine 2011, fine mutualistico che io ritengo estinto a fine 2011 con l’ultimazione e la consegna con rogito degli appartamenti con cessione degli immobili in diritto di proprietà. Per questi motivi vorrei che le mie dimissioni (recesso) da socio siano formalizzate a tutti gli effetti con la cancellazione del mio nome dai libri della cooperativa.
Attendo Sua valutazione per intraprendere azioni.

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre precisare che nelle Cooperative il recesso dei soci è regolato dall’art. 2932 del codice civile, le cui disposizioni richiamano le leggi speciali e lo Statuto sociale.
Nelle Cooperative con programmi multipli, il completamento di uno specifico programma (anche sotto l’aspetto amministrativo) costituisce il presupposto per la risoluzione del rapporto sociale intrattenuto con gli assegnatari del programma medesimo.
Ciò posto, nel caso di specie è necessario verificare se, in riferimento al programma costruttivo di cui trattasi, permangano o meno le  pendenze (ad esempio controversie giudiziarie, crediti da riscuotere, attività da svolgere, autorizzazioni e certificazioni da ricevere, etc) che non consentono la definitiva estinzione del rapporto sociale con gli assegnatari degli alloggi ricompresi in quel programma.
Se le predette pendenze non dovessero sussistere ovvero la loro permanenza dovesse essere imputabile a dolo o colpa degli amministratori (da accertare preventivamente con i elativi supporti probatori), in tali casi i soci che ne abbiano interesse possono inoltrare istanza motivata di recesso. La predetta istanza può essere accolta ovvero rifiutata dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento.
Il rigetto dell’istanza può essere opposto in sede giudiziaria dal socio, il quale dovrà esporre adeguatamente le proprie ragioni (pieno raggiungimento dello scopo sociale, inadempienze degli amministratori, etc…) che verranno vagliate nel corso dell’istruttoria, a conclusione della quale verrà emessa la sentenza.