Quesito del 15/09/2016

Richiedo un parere circa i rapporti creditori pregressi alla cancellazione di una società cooperativa, a seguito della cancellazione d’ufficio ad opera autorità.
Nel 2007 con sentenza (mai appellata), il Tribunale ha stabilito in favore della mia società (Srl) la somma pari a 50 mila euro. Questa somma doveva essere pagata dalla cooperativa con la quale era stato stipulato regolare contratto d’appalto per la costruzione di appartamenti. Ora nel 2013 la cooperativa ha cessato d’ufficio la sua attività (ultimo bilancio depositato è del 2003) e non è stata attuata nemmeno la liquidazione, così non adempiendo di conseguenza ai proprio doveri.
Il mio quesito è: per vedere soddisfatti i miei crediti devo rivolgermi ai precedenti soci della cooperativa e quindi ai proprietari degli appartamenti? O solo all’amministratore? Come posso far valere gli effetti della sentenza?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la data in cui gli amministratori hanno provveduto all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci.
Se la data è successiva all’insorgenza del credito, occorre esaminare l’atto pubblico di assegnazione e verificare se esso contiene l’accollo pro quota del debito sociale.
In tale ultimo caso potrebbero sussistere le condizioni per l’azione diretta verso ciascun assegnatario, in quanto la Società creditrice potrebbe surrogarsi alla Cooperativa.
Occorre, però, verificare, in ragione della tipologia dell’obbligazione, i termini di prescrizione nel complesso rapporto plurisoggettivo: socio, Cooperativa, Società creditrice.
In assenza di accollo pro quota, la Creditrice potrebbe agire con l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, per avere gli stessi dismesso il patrimonio sociale (assegnazioni degli alloggi) senza il preventivo pagamento dei debiti.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia occorre verificare i termini dell’eventuale prescrizione.