Le scrivo per capire se possibile intestarmi un appartamento in cui vivo la 1988 in proprietà indivisa con una Coop di Faenza.
Circa 10 anni fa tutti i condomini hanno acquistato riscattando, ma io ero appena incappato in un fallimento di una azienda dove ero socio e per paura di pignoramenti da parte delle banche sono rimasto pagando il canone di godimento.
Ora la situazione si è tranquillizzata e vorrei procedere al riscatto:
E’ possibile intestarlo a mio figlio? Se faccio un mutuo per l’importo del riscatto con ipoteca, può comunque una banca creditrice relativa al fallimento fare azioni per sequestrare il bene? Se non possibile intestare direttamente a mio figlio è possibile intestare a me e subito lo stesso giorno io posso vendere a mio figlio?
Risposta al quesito:
Occorre, preliminarmente, verificare se il CDA della Cooperativa acconsente al subentro nella qualità di socio al figlio dell’attuale socio che intende recedere.
Occorre, poi, accertare se la Cooperativa ha goduto di finanziamenti pubblici, stante la diversa disciplina per tale tipologia di Cooperative.
Nell’ipotesi affermativa, il figlio del socio potrebbe inoltrare domanda di ammissione quale aspirante socio e, in assenza di altri aspiranti, il socio medesimo potrebbe formulare domanda di recesso.
In tal caso il CDA sarebbe obbligato a pronunciare il provvedimento di ammissione, in assenza del quale l’aspirante potrebbe agire giudizialmente ottenendo la pronuncia sostitutiva del giudice.
Se il subentro viene confermato, la successiva assegnazione definitiva sarà effettuata direttamente in favore del subentrante, sicché il creditore del socio receduto non ha alcuna azione da potere esercitare sull’immobile.
Occorre, però, estinguere il rapporto sociale immediatamente, in quanto l’eventuale creditore potrebbe agire sulle somme dovute in restituzione al socio receduto.
Quanto alla immediata vendita dell’immobile dopo l’assegnazione, non sembra una strada praticabile, sia nel caso in cui la Cooperativa abbia fruito di finanziamenti pubblici, stante il termine necessario per procedere alla cessione dell’alloggio assegnato (cinque anni); sia per il concreto pericolo di azioni revocatorie o di simulazione esercitabili da parte dei creditori del socio receduto.