Il Comune di San Giovanni La Punta (CT) prima di rilasciare la concessione edilizia ha “imposto” a tre cooperative edilizie che hanno presentato un piano costruttivo in zone confinanti tra loro, l’acquisto di ulteriori terreni da destinare ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Dopo aver preso possesso delle aree destinate a verde, dopo pochi anni, ha venduto parte del terreno destinato a verde ad un privato, all’insaputa delle tre cooperative che lo avevano comprato originariamente.
Vorrei sapere se l’azione posta in essere dal Comune è legale.
Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie possono ottenere dai Comuni l’assegnazione di terreni su cui insediare il loro programma costruttivo.
I terreni possono essere anche acquistati dalle Cooperative, le quali devono cederli ai Comuni per riottenerli in assegnazione con atto di concessione per 99 anni (rinnovabile).
L’atto di concessione viene regolato dalla Convenzione stipulata tra le Cooperative assegnatarie delle aree e i Comuni. Questi ultimi possono imporre determinati oneri, tra cui la destinazione di parte dei terreni alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
Da quanto precede consegue che il rapporto che si instaura tra le Cooperative e i Comuni ha natura contrattuale mista, in parte pubblica e in parte privata, sicché appare certo che quanto in esso rapporto convenuto non possa essere modificato unilateralmente da una sola delle parti.
Conseguentemente, l’operato del Comune, come rappresentato nel quesito, risulta illegittimo.