Quesito del 23/05/2015

Le spese straordinarie, debito con l’ex ditta costruttrice dell’edificio, consulenze di professionisti per mantenere gli alloggi in godimento dei soci, come vanno suddivise, in parti uguali o si fa riferimento ai millesimali degli alloggi?

Risposta al quesito:
Trattandosi di debito verso la ditta costruttrice, esso va suddiviso in parti uguali tra i soci, a meno che non vi sia un particolare regolamento sociale risalente al periodo antecedente la costruzione.
Se gli alloggi hanno un valore diverso, ciò che rileva è il canone d’uso al momento dell’assegnazione ovvero la suddivisione delle spese di manutenzione, entrambi da commisurarsi al valore millesimale degli alloggi.