In una cooperativa a proprietà indivisa (legge 492/75) un socio è gravemente moroso, qualora l’Assemblea, in rispetto dell’Atto Costitutivo, vorrà considerarne la decadenza, come si calcola la quota sociale da rimborsare al socio decaduto?
Risposta al quesito:
Generalmente il rimborso dovuto al socio receduto ovvero escluso dalle Cooperative a proprietà indivisa è disciplinato dallo Statuto o da un regolamento approvato dall’assemblea.
In assenza di specifica regolamentazione statutaria o assembleare, la Cooperativa avrà diritto a trattenere esclusivamente le somme inerenti alle spese generali e di manutenzione degli immobili, mentre sarà obbligata a restituire al socio receduto o escluso quanto dallo stesso versato a titolo di anticipazione per i costi di costruzione dell’immobile (rate di mutuo comprese).