Siamo soci di una Coop.va edilizia a proprietà divisa.
Nel 2005 con delibera del Comune è stato trasformato il diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa “per consentire il passaggio in proprietà degli alloggi ai singoli soci” citato letteralmente nella delibera.
Nel 2008 abbiamo estinto il mutuo contratto nel 1979 con agevolazioni regionali, nel 2012 abbiamo, con rogito notarile, trasferito il diritto superficie ai singoli soci.
Un anno dopo riceviamo comunicazione dalla Regione che dichiarava che non avendo richiesto l’autorizzazione alla stessa (legge 179/92) e non aver ottemperato agli atti amministrativi necessari, gli atti sarebbero considerati nulli; abbiamo inviato alla Regione tutta la documentazione richiesta e la risposta è stata: tutti gli atti vanno bene, potevano concederci l’autorizzazione al passaggio ai soci a sanatoria ma dovevamo liquidare la differenza di tasso sui mutui circa 1/1,5% in più a partire dal momento della stipula dei mutui (1979).
Chiediamo: questi importi sono dovuti? Anche se e’ passato tanto tempo? Poiché nella lettera la Regione dichiarava che il preposto a questa autorizzazione era il Comune, le delibere succitate valgono come autorizzazione?
Contemporaneamente è sorto un problema con il Comune che aveva stipulato con la coop.va una convenzione per l’acquisto del terreno su cui sorgono gli alloggi fissando una cifra di circa 25o milioni di lire pagabili in 4 rate.
Abbiamo saldato come da richiesta le prime tre rate e abbiamo richiesto la quantificazione dell’ultima rata che il Comune stabiliva in euro 85.000 evidenziandoci verbalmente che i singoli soci potevano acquistare la loro quota di terreno.
Quando alcuni di noi si sono presentati per l’acquisto il Comune dichiarava che in base ad una legge emessa dal governo Monti, l’importo per socio passava dai precedenti 2.000 euro a circa 15.000 euro.
E possibile tutto cio’? Avendo una lettera ufficiale che fissava la cifra, puo’ la Coop.va pagare quella e chiedere che il Comune ci faccia gli atti definitivi?
Risposta al quesito:
Vengono prospettate problematiche relative a due rapporti, uno intrattenuto con la Regione e l’altro intrattenuto con il Comune.
Il primo riguarda il tasso agevolato dal contributo regionale, originariamente in misura minore in forza della proprietà indivia della Cooperativa beneficiaria.
La trasformazione di quest’ultima avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dall’Ente regionale e, a seguito del nulla osta, avrebbe potuto effettuare le assegnazioni.
In assenza di autorizzazione regionale, lo scrivente ritiene che gli atti non siano nulli, ma resta su ciascuno di essi l’obbligo reale di versare alla Regione la differenza tra il contributo versato dall’Ente per il tasso della proprietà indivisa e quello della proprietà divisa successivamente acquisita dagli assegnatari.
L’altra problematica riguarda il terreno assegnato dal Comune, originariamente in diritto di superficie e successivamente, su richiesta della Cooperativa, trasformato in diritto di proprietà.
Gli importi dovuti per la predetta trasformazione sono disciplinati dai regolamenti comunali e dalla Legge e, pertanto, essi sono dovuti nella misura normativamente prevista.