Sono socio di una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa con contributo statale. Tutti i soci assegnatari di alloggio pagano regolarmente la propria rata di mutuo alla Cooperativa che a sua volta la trasferisce alla Banca mutuante.
In caso di recesso/esclusione di un socio la Cooperativa deve rimborsare le rate di mutuo pagate dal socio uscente?
Vanno rimborsate poichè non strettamente connesse con il rapporto sociale ossia con le spese comuni di organizzazione e di amministrazione o sono da considerarsi quale canone di godimento e quindi non rimborsabili?
In questo secondo caso però il socio prenotatario che subentrasse nel godimento dell’alloggio poco prima dell’estinzione del mutuo, in caso di successivo passaggio a proprietà divisa diverrebbe proprietario dell’alloggio con una minor spesa e un ingiustificato vantaggio economico.
Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare le statuizioni imposte dallo Statuto e/o dai deliberati assembleari, con riferimento alla regolamentazione dei versamenti al fine di individuare la parte destinata alla copertura dei costi della realizzazione edificatoria e la parte destinata alla copertura delle spese correnti, quest’ultima considerata “canone d’uso” dell’alloggio.
In assenza di specifica regolamentazione statutaria o assembleare, la Cooperativa avrà diritto a trattenere esclusivamente le somme inerenti alle spese generali e di manutenzione degli immobili, mentre sarà obbligata a restituire al socio receduto o escluso quanto dallo stesso versato a titolo di anticipazione per i costi di costruzione dell’immobile (rate di mutuo comprese).