Abbiamo acquistato alloggi in edilizia convenzionata in riferimento all’art. 35 della L. 865/71 ed art. 8 l. 10/1977. Subito dopo i rogiti abbiamo scoperto che ci è stato fatto pagare un prezzo del 40% in più del prezzo di convenzione per presunte migliorie di progetto e strutturali che il Comune e poi il Tribunale Amministrativo ha rigettato in quanto inesistenti.
Abbiamo chiesto spiegazioni alla cooperativa e ci è stato risposto che abbiamo avallato il prezzo in quanto sia nel rogito che nello statuto della cooperativa c’è un articolo (generico a tutte le cooperative) in cui il socio si impegna a versare le cifre di ogni intervento edilizio a cui si iscrive come socio assegnatario.
E’ possibile che un articolo dello statuto nonché le clausole vessatorie presenti nel rogito possano costituire il salvagente per aggirare il prezzo di convenzione stabilito nel bando con il Comune e quindi ci neghi la possibilità in sede civile di richiedere la maggior somma pagata?
Risposta al quesito:
Se, come sembra, il costo delle migliorie dovesse risultare un artificio per procurare un ingiusto vantaggio economico all’impresa appaltata e ad altri soggetti, i soci assegnatari potrebbero denunciare tutti i responsabili (impresa, amministratori e notaio), chiedendo il risarcimento dei danni.
Appare impraticabile la richiesta risarcitoria in danno della Cooperativa, la quale dovrebbe reperire i fondi presso gli stessi soci danneggiati.