Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa assegnataria con diritto in proprietà in zona 167, la convenzione con il Comune è stata stipulata ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71 e non ha mai usufruito di contributi pubblici pertanto si puo definire EDILIZIA CONVENZIONATA LIBERA, la costruzione prevede la realizzazione di 40 alloggi da assegnare in proprietà.
Ad oggi mancano circa 15 soci, situazione che ha creato il fermo del cantiere e l’impossibilità di ottenere un mutuo fondiario aumentando il credito che l’impresa vanta nei confronti della cooperativa.
In una delle ultime assemblee è stato proposto all’impresa appaltatrice di acquistare gli alloggi vacanti ad un prezzo vantaggioso per poi rivenderli, sempre a prezzi che rispettano i requisiti della 167, a persone aventi i requisiti idonei. Con questa soluzione si risolverebbero i problemi per l’accesso al mutuo in quanto l’impresa farebbe da garante per gli alloggi vacanti.
La mia domande è: può un impresa edile, quindi un soggetto giuridico, prenotare degli alloggi in cooperativa con l’impegno di rivenderli a persone con i requisiti previsti da convenzione? Lo scopo mutualistico viene rispettato?
Risposta al quesito:
Nel caso di specie, l’impresa potrebbe entrare in gioco, ma occorre modificare la convenzione stipulata con il Comune.