Ho acquistato nel 1990 direttamente dal costruttore un appartamento pagando l’Iva al 4 per cento.
Nel rogito non si fa alcun cenno all’acquisto come prima casa né alle norme cui attenersi per avere tali agevolazioni.
Successivamente, dopo circa 15 anni l’appartamento è stato donato, posso al momento acquistare un appartamento con agevolazioni prima casa?
Risposta al quesito:
Dal quesito si evince che l’immobile acquistato nel 1990 è stato donato dopo 15 anni.
Pertanto, non trattandosi di “cessione infraquinquennale”, la decadenza dalle eventuali agevolazioni fiscali fruite non si è verificata.
In ordine al nuovo immobile, potrà essere acquistato con le agevolazioni “prima casa” ove sussistano le condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1 parte I della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (TUIR), di seguito riportate:
l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;
l’acquirente non deve essere titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune;
l’acquirente non deve risultare titolare in tutto il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto uso e abitazione su un’altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.
E’, inoltre, necessario che l’immobile da acquistare sia classificato o classificabile in una delle seguenti categorie catastali:
le abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
le abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
le abitazioni in villini (cat. A/7);
le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).