Quesito del 30/09/2014

Vorrei sapere se taluni soci aderenti a coop. edilizia indivisa, destinata a forze di polizia a contributo pubblico, rispondono del reato di truffa aggravata e illecita percezione di contributi pubblici (316 ter), qualora all’atto dell’iscrizione forniscano dati non veritieri riguardo i requisiti soggettivi del reddito, o comunque destinino gli alloggi in assegnazione a persone terze, quali parenti stretti.

Risposta al quesito:
Nel caso di Cooperative edilizie a contributo pubblico i soci devono attestare il possesso dei requisiti soggettivi mediante atto sostitutivo della dichiarazione di notorietà, con la conseguenza che, in caso di false attestazioni, incorrono nel reato di falso ideologico.
Va precisato la dichiarazione del socio prenotatario non attiene soltanto alla concessione del contributo pubblico, ma anche al diritto di edificare l’alloggio nei piani di zona per l’edilizia agevolata.
Sicché, l’ipotizzato reato di falso sarebbe autonomo rispetto al reato di percezione indebita di contributi pubblici.
Si prospetta, inoltre, anche il reato di cui all’art. 316 ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato), ma in tal caso occorre verificare l’entità del contributo percepito (sugli interessi del mutuo agevolato), posto che, se inferiore a € 3.999,96 verrebbe applicata solamente una sanzione amministrativa.
Nel caso di cessione dell’alloggio a terzi, occorre distinguere se essa sia a titolo oneroso o a titolo gratuito, in quanto solo nel primo caso potrebbe ipotizzarsi il reato di truffa aggravata, stante la presenza dell’ ingiusto profitto conseguito.