Nell’anno x, la società cooperativa Alfa provvedeva all’acquisto di un suolo edificatorio per la realizzazione di alloggi, aventi specifiche finiture.
Dopo circa sei mesi, la stessa società cooperativa provvedeva ad ampliare il proprio progetto con l’acquisto di altra porzione di un confinante fondo. Questa seconda operazione, tuttavia, veniva conclusa a condizioni negoziali, economiche e finanziarie differenti, che hanno condotto alla realizzazione di alloggi con caratteristiche, in termini di finiture, differenti.
Il quesito è il seguente: può profilarsi un profilo di illegittimità nei confronti dei soci che, secondo l’ordine di assegnazione, riceverebbero un alloggio con caratteristiche differenti da quelli facenti capo all’originario progetto?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie i programmi costruttivi sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, sia in via preventiva che in sede di bilanci d’esercizio.
Nel caso prospettato sembra che vi siano due programmi costruttivi con un’unica graduatoria dei soci prenotatari, i quali potranno scegliere l’alloggio (nell’uno o nell’altro programma costruttivo ) secondo l’ordine della graduatoria medesima.
Non si profila, pertanto, alcuna illegittimità, sempre che i programmi costruttivi siano stati approvati dall’assemblea dei soci.