Sono socio di una Cooperativa edilizia cui è stato assegnato nel 2001 un immobile pagato interamente in contanti e a saldo.
Per il finanziamento dell’intervento edilizio, la Cooperativa aveva contratto un mutuo di 8 miliardi di lire della durata di 15 anni e garantito da ipoteca generale iscritta nel 1998.
Nel mio Atto di Assegnazione a fronte di “ampia, finale e liberatoria quietanza” del corrispettivo versato, la Cooperativa si impegnava a procedere alla cancellazione dell’ipoteca nascente dal mutuo citato in premessa, in sede di frazionamento del mutuo. Premetto che tutti i 200 soci della cooperativa hanno effettuato l’Atto di Assegnazione, ma il frazionamento è avvenuto solo per coloro che si sono accollati il mutuo con un operazione durata fino al 2006.
Dalla documentazione fornita dalla Cooperativa si evince che una larga parte di coloro che si sono accollati il mutuo non hanno pagato gli interessi di preammortamento, che sono stati richiesti a quest’ultimi solo dopo l’Atto di Assegnazione. I debiti di questi soci, che si traducono in un debito della Cooperativa nei confronti della Banca, hanno fatto si che la cooperativa non possa chiudersi, che il frazionamento non possa concludersi, e che a chi come me, pur pagando in contanti e per intero, rimanga l’ipoteca sul terreno.
Vista l’insolvenza della Cooperativa, la Banca ha deciso di agire con un Atto di Pignoramento sul mio immobile e, come se non bastasse, la Cooperativa è stata commissariata dal Ministero dello Sviluppo Economico il cui Commissario Governativo sta minacciando la messa in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Ho davvero bisogno di capire alcune cose:
1 – Possono pignorarmi una casa che è prima casa (e unica) in cui per di più risiedo..?
2 – Essendo un debito della Cooperativa, e non il mio, non dovrebbero risponderne tutti i soci..?
3 – Il mancato pagamento degli interessi di preammortamento da parte dei debitori può essere causa di esclusione di questi soci (che però hanno già un Atto di Assegnazione)..? In alternativa, esiste un modo per costringerli a pagare in tempi brevi, affinché possa salvarmi dal Pignoramento?
4- La liquidazione Coatta può darmi dei vantaggi..?
In estrema sintesi, cosa mi consigliate di fare..?
Risposta al quesito:
Se non esiste l’atto pubblico di assegnazione definitiva, l’alloggio resta nella disponibilità della Cooperativa e ne costituisce il patrimonio.
In conseguenza di quanto precede, il sopraggiungere della liquidazione coatta attrae nell’attivo della procedura concorsuale tutto il patrimonio sociale.
Se, tuttavia, l’immobile assegnato costituisce prima casa, il Liquidatore non può sciogliersi dal contratto ex art 72 L.F., ma il socio assegnatario resta debitore del residuo prezzo dell’alloggio.
In ogni caso sull’alloggio in questione grava l’ipoteca bancaria.
Va, comunque, valutata l’ipotesi di agire per danni nei confronti dei soci morosi, nonché per la nullità dell’ipoteca verso l’Istituto mutuante.
Le considerazioni che precedono hanno carattere generale e, pertanto, possono assumere una utilità orientativa, in quanto il caso prospettato richiede un adeguato approfondimento.