Quesito del 24/06/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata dal 2002; a distanza di dodici anni e dopo aver versato una notevole somma per l’acquisto di un alloggio non sono ancora andato al rogito.
I lavori della palazzina si sono conclusi nel gennaio 2006,ma a seguito di inadempienze di 2 soci su nove: versato solo il 25% del prezzo dell’alloggio,morosità nel versamento degli interessi,abusi edilizi in quanto trasformato il sottotetto da spazio tecnico in spazio abitativo, difficoltà ad ottenere il mutuo personale da parte dei due soci,ancora ad oggi i restanti sette soci non possono andare al rogito perché legati a una fideiussione su un finanziamento bancario di 1.000.000,00 di euro.
Alcuni soci continuano a pagare da Giugno 2006 ad oggi interessi passivi richiesti dall’istituto bancario che ha concesso un finanziamento edilizio alla cooperativa di importo pari a 1.000.000,00 di euro, ciò sta procurando un maggiore esborso in termini di spese e interessi per ottenere la proprietà dell’immobile.
Pertanto si ritiene che le decisioni adottate dalla cooperativa per la ripartizione degli interessi passivi, visto il protrarsi dell’estinzione del finanziamento fatto e l’impossibilità di accedere ai mutui personali, siano fondate su criteri discriminatori ai fini della realizzazione dello scopo mutualistico.
Si evidenzia come aggravante della situazione attuale (senza nessun tipo di consulto e accordo preventivo) da parte della cooperativa, che nell’anno 2011 è stato richiesto un finanziamento aggiuntivo alla banca di importo pari a 120.000,00 euro sotto forma di scoperto di conto corrente per pagare quote capitale e interessi del precedente finanziamento di 1.000.000,00 di euro, con conseguenti interessi passivi molto elevati che sono stati ripartiti solo sui soci che non hanno estinto tutto il debito dell’alloggio verso la cooperativa.
I soci che hanno firmato la fideiussione devo rispondere legalmente anche dello scoperto di conto corrente fatto dalla cooperativa?
È corretto che per responsabilità e inadempienze di due soci, alcuni soci debbano pagare interessi di circa il 18% sul dovuto (circa il 30% del valore dell’alloggio) nonostante abbia fatto tutto in modo regolare senza ritardi?

 

Risposta al quesito:
Da quanto prospettato sembra che i soci inadempienti abbiano impedito il perfezionamento del contratto di mutuo agevolato e, conseguentemente, gli stessi rispondono non solo dei mancati versamenti, ma soprattutto dei danni provocati alla compagine sociale.
Da quanto precede, deriva che i predetti soci dovrebbero essere esclusi dalla Cooperativa e citati per il risarcimento dei danni dalla Cooperativa.
Nelle more del giudizio, la Società potrebbe assegnare gli alloggi a soci subentranti ovvero rinunciare al mutuo agevolato sui due alloggi e procedere al perfezionamento del mutuo agevolato per i rimanenti immobili.
In tale ultimo caso i due alloggi resterebbero nella disponibilità dei soci adempienti che verrebbero rimborsati al momento del subentro dei nuovi soci paganti.