Quesito del 23/06/2014

Sono socio di una società cooperativa a mutualità prevalente.
Ho versato 50.000 € in conto costruzione per ottenere l’assegnazione di un alloggio ancora appunto da costruire. Sono passati 5 anni e la cooperativa ancora non ha ottenuto i permessi dal Comune, motivo per cui ho scritto che intendevo rinunciare e riavere indietro i miei soldi, per investirli diversamente.
La cooperativa mi ha risposto che per legge non posso rinunciare finché non ci sia un altro socio che mi “sostituisca” nella prenotazione. Inoltre, mi hanno informato che hanno preso una parte del mio versamento e lo hanno convertito come “conto capitale”, dal momento che la società ha nel frattempo deliberato un aumento di capitale.
Vorrei sapere quale legge mi impedisce di rinunciare finchè non c’è un altro che prenda il mio posto e se è legittimo quello che hanno fatto coi miei soldi (lo statuto non dice niente in entrambi i casi).


Risposta al quesito:
Con l’adesione alla Cooperativa il socio aderisce al contratto di società e, pertanto, resta vincolato ai risultati gestionali della stessa fino al raggiungimento dello scopo sociale.
Se, pertanto, non sia riscontrabile una giusta causa di recesso imputabile alla Cooperativa, il socio uscente può recuperare le anticipazioni sul costo alloggio solamente se il socio subentrante provveda ai relativi versamenti (in caso contrario il socio uscente verrebbe meno all’obbligo contrattuale gravando ingiustamente sugli altri soci contraenti).
Quanto all’aumento di capitale, va osservato che le Cooperative sono società a capitale variabile, sicché la modifica quantitativa può essere realizzata attraverso l’assunzione di altri soci ovvero attraverso la sottoscrizione di nuove quote da parte dei soci ovvero attraverso un deliberato sociale assunto per la copertura di perdite sociali.
Delle predette ipotesi, sembra che l’ultima sia quella che riguardi  il caso prospettato e, se così fosse occorre verificare la validità del deliberato e la sua eventuale esecutività a causa della mancata opposizione.
Se dovessero riscontrarsi irregolarità nei deliberati inerenti l’aumento di capitale, in tal caso sussisterebbe la giusta causa di recesso imputabile alla Cooperativa, con conseguente diritto del socio recedente al rimborso di quanto versato nel corso del rapporto sociale.