Quesito del 09/03/2014

Sono socio di cooperativa per assegnazione dell’alloggio che mi è stato trasferito con rogito notarile nel Dicembre 2004.
Nel 2009 ho fatto richiesta di recesso dalla cooperativa e valutazione della quota (dare/avere) per evidente raggiungimento dell’obiettivo sociale (tutte le proprietà trasferite nel 2005 salvo aree di porticato per palese incapacità gestionale del precedente amministratore).
Il liquidatore dopo circa un anno dalla richiesta e malgrado i solleciti operati nel mentre, con dichiarazione in assemblea si è, in primis, pronunciato a favore (lo Statuto lascia solo al liquidatore la facoltà decisionale), poi in una successiva assemblea sottopone ai soci presenti la mia richiesta che viene negata.
Preciso che questa cooperativa è dilaniata da azioni legali verso soci morosi (alcuni resisi o dichiarati “nullatenenti” e quindi per il liquidatore non più efficacemente perseguibili, con conseguente ripartizione degli onori residuali per le sue prestazioni e per il legale della cooperativa sui rimanenti soci), giudizi temerari tentati da altri soci su atti gestionali meramente formali.
Che posso fare per uscirmene da questa situazione “allucinante”?


Risposta al quesito:
Le regole di diritto non sono pozioni magiche che soddisfano tutte le pur giuste aspirazioni dei cittadini, ma rappresentano strumenti per disciplinare al meglio i loro rapporti di convivenza sociale.
Nel caso in specie, sembra che alcuni soci siano divenuti insolventi dopo l’assegnazione degli alloggi, dei quali hanno alienato a terzi la proprietà.
Alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario non può che recuperare le somme dai soci capienti, che restano obbligati anche per la quota dei soci insolventi in forza del vincolo sociale.
Il Commissario non può legittimamente accogliere il recesso di un socio assegnatario, in quanto se così facesse danneggerebbe la residua compagine sociale, rispondendo in proprio per il danno cagionato.
Effettuate le assegnazioni degli alloggi sociali, tutti i soci sono obbligati alla contribuzione pro quota delle spese generali di amministrazione sino alla estinzione della Società.