Quesito del 09/03/2014

Sono socio di una coop. indivisa per forze dell’ordine a contributo pubblico.
Nel 2012 ho dato le dimissioni lasciando l’alloggio che avevo in godimento. A fine 2013 il CDA mi ha inviato una raccomandata asserendo che la mia domanda di recesso non poteva essere accolta in quanto viziata nella forma, per cui ero ritenuto ancora socio e non mi sarebbero stati restituiti i soldi (28 mila euro) che avevo conferito alla coop. durante l’iscrizione.
Vista la situazione ho chiesto di rientrare in possesso dell’alloggio o di altra sistemazione nello stesso stabile, ma mi è stato opposto rifiuto in quanto avevo già goduto di assegnazione di alloggio gravato da contributo pubblico.
E’ vero o ho ancora diritto a nuova assegnazione?

Risposta al quesito:
Il recesso del socio è regolato dallo Statuto sociale e dalle disposizioni dell’art. 2531 del codice civile.
Occorre, quindi, comprendere quali siano i vizi di forma che non hanno consentito il perfezionamento della domanda di recesso.
In ogni caso, se la Cooperativa non ha accettato il recesso, ciò vuol dire che il socio ha mantenuto i propri diritti e interessi legittimi, tra cui quelli riguardanti l’alloggio già a lui assegnato.
Per regola generale, comunque, non è consentito godere di più assegnazioni agevolate dal contributo pubblico.